Personale

Incarichi esterni per il Pnrr, la Corte conti Abruzzo riepiloga le regole utili ai Comuni

Un vademecum di presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo

di Corrado Mancini

La fase iniziale del Pnrr, per gli enti locali, si completa con l'assegnazione delle risorse e l'identificazione dei progetti (Cup). A essa seguirà la fase di realizzazione degli interventi che è scandita da precise scadenze finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati. Ciò rende necessario per ogni soggetto attuatore la verifica dell'adeguatezza della propria struttura organizzativa al fine di individuare carenze sia numeriche che di competenze. In questo senso sono parecchi gli enti locali che, al fine di colmare le carenze strutturali, si affidano a contratti di lavoro autonomo in base all'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001. In questo senso è però indispensabile rispettare in maniera puntuale la disposizione normativa. Sul tema è intervenuta in più momenti la Corte dei conti, da ultimovento è della Sezione per l'Abruzzo, delibera n. 14/2023, con la quale ripercorre le prescrizioni normative in materia, richiamando l'attenzione su alcuni aspetti di rilevante interesse.

In primo luogo, in base al comma 6 -bis del Dlgs 165/2001 l'incarico deve essere conferito sulla base di procedure comparative. Solo in casi eccezionali e da motivare adeguatamente, in relazione a condizioni di carattere oggettivo, è possibile l'affidamento diretto, senza procedura comparativa. Va, inoltre, evidenziato che non è considerato legittimo neppure procedere all'affidamento diretto in caso di esiguità del compenso da erogare. La giurisprudenza contabile ha ritenuto che, in via eccezionale, si possa procedere ad affidamento diretto unicamente in caso di: procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione a un termine prefissato o a un evento eccezionale.

In secondo luogo, la Corte pone in evidenza la necessità che il Comune sia dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi a soggetti esterni o comunque che il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi contenga disposizioni sui limiti, sui criteri e sulle modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, ricordando che in base al combinato disposto dei commi 56 e 57 dell'articolo 3 della legge 244/2007, con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, vanno fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni; la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali; le disposizioni regolamentari sono trasmesse, per estratto, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

Gli altri presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, in base al comma 6 dell'articolo 7 del Dlgs 165/2001, sono:
• l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
• l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa);
• non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
• devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
• per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti.

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