Personale

Incarichi esterni illegittimi se non si tratta di situazioni eccezionali

Il mancato rispetto dei presupposti costituisce fonte di responsabilità amministrativa

di Corrado Mancini

È fonte di responsabilità erariale il ricorso a professionalità esterne in palese violazione del divieto per la Pubblica Amministrazione di conferire incarichi a fronte di situazioni che non rivestono carattere d'eccezionalità, non eccedenti le normali competenze del personale interno e, come tali, fronteggiabili con il medesimo personale, a nulla vale il richiamo alla circostanza per cui si sarebbe semplicemente reiterato analoghi incarichi conferiti, negli anni precedenti, da altri soggetti, per far fronte a carenze nell'organico di adeguate professionalità. Lo sostiene la Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale d'appello, con la sentenza n. 222/2022 che conferma la condanna di primo grado.

La possibilità di fruire di apporti collaborativi da parte di soggetti estranei all'apparato tecno-burocratico, infatti, configura un'opzione operativa di carattere eccezionale, accessibile solo in presenza di stringenti requisiti, posti a garanzia del principio della «autosufficienza organizzativa», declinazione del principio costituzionale del buon andamento, indispensabili presidi dell'economicità dell'azione pubblica e, segnatamente, laddove ricorrano i seguenti presupposti:
· assenza di una apposita struttura organizzativa ovvero carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata attività, accertata per mezzo di una reale e rigorosa ricognizione;
· eccezionalità e non ordinarietà dell'incarico con cui devono essere perseguiti «obiettivi e progetti specifici e determinati», ovverosia complessità dei problemi da risolvere, tale da richiedere conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale;
· temporaneità della prestazione;
· indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
· indicazione della durata dell'incarico;
· proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione.

Il mancato rispetto pregiudica la legittimità dell'incarico e costituisce fonte di responsabilità amministrativa.

I requisiti previsti dalla normativa di riferimento «devono ricorrere tutti al momento di conferimento dell'incarico, non potendo, per ciò, fruire di motivazioni postume addotte a seguito di eventuali contestazioni erariali, non solo costituiscono presupposti di legittimità delle relative delibere, ma integrano le condizioni di liceità della spesa sostenuta per la remunerazione del professionista. Al contrario, la carenza anche di uno solo di tali requisiti, aventi valenza costitutiva, è prova di un illecito esercizio del potere amministrativo, degradante in danno per l'erario pari all'esborso sostenuto dall'ente» (Sezione III d'appello, 6 ottobre 2016, n. 486).

Per i magistrati d'appello il mero conformarsi a precedenti comportamenti, spesso costituenti prassi, tenuti da altri soggetti non scrimina il comportamento dell'agente pubblico nemmeno sotto il profilo del difetto dell'elemento psicologico, su di esso incombe l'obbligo di modificare e disapplicare tali prassi, se non conformi a legge (Corte conti, Sezione II d'Appello n. 322/2021; Sezione I d'Appello n. 477/2017).

In ogni caso eventuali sottodimensionamenti di organico ovvero carenze di adeguate professionalità interne, da accertarsi a seguito di una rigorosa verifica preliminare e i cui esiti vanno puntualmente riportati nella motivazione del provvedimento di conferimento, non possono essere costantemente colmate attraverso il ricorso, reiterato nel tempo, ad incarichi esterni. Vanno, per contro, attuati mirati interventi sull'organigramma dell'ente ovvero adottate misure di più razionale ripartizione dei compiti tra i dipendenti in servizio ovvero ancora realizzate azioni di pieno coinvolgimento e di adeguata formazione dei dipendenti stessi, le cui eventuali resistenze devono essere superate con ogni consentito strumento, non escluso, in presenza dei relativi presupposti, l'utilizzo dello strumento disciplinare.

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