Fisco e contabilità

Incarichi a pensionati, controllo pubblico e riscossione: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

immagine non disponibile

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incarichi a soggetti in quiescenza nelle partecipate
La disciplina dell'articolo 5, comma 9 del Dl 95/2012 e all'articolo 11, comma 1, del Dlgs 175/2016: a) ricomprende gli incarichi di liquidatore delle società a controllo pubblico; b) opera nei confronti dei componenti degli organi di controllo delle società a controllo pubblico; c) si applica ai lavoratori autonomi collocati in quiescenza che svolgano una libera professione, con regolare iscrizione al relativo albo professionale. Al di là della norma generale afferente agli incarichi a pensionati rileva la disciplina specifica relativa alle società a partecipazione pubblica, laddove con l'articolo 11, comma 1, del Dlgs 175/2016 per «i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico … resta fermo quanto disposto … dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», ossia viene ribadito il divieto di conferire a soggetti in quiescenza incarichi retribuiti quali componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico.
Sezione regionale di controllo della Puglia - Parere n. 4/2023

Società partecipate e controllo pubblico
Sussiste controllo pubblico con assoggettabilità alla disciplina del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (Dlgs 175/2016) qualora i soggetti pubblici (cumulativamente considerati) dispongano della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure di voti o rapporti contrattuali tali da configurare un'influenza dominante, a prescindere dalla presenza di forme coordinate di controllo, sempreché non sussista un'influenza dominante del socio privato.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna – Deliberazione n. 19/2023

Concessionari riscossione e agenti contabili
Dal principio secondo cui non sono pignorabili e sequestrabili le somme riscosse, a titolo di tributi, anteriormente al loro riversamento in tesoreria, che costituisce la fase conclusiva della procedura di entrata consegue che non è ammissibile uno ius retentionis, a garanzia di un contro credito, da parte dell'agente della riscossione, il quale deve assolvere all'obbligo di corresponsione delle somme detenute. Stante la natura di crediti tributari, va escluso che possa opporsi – al mancato versamento dei tributi introitati da parte dell'agente contabile – una compensazione legale dei crediti visto, tra l'altro, il dettato normativo di cui all'articolo 1246, n. 3, del codice civile il quale esclude espressamente tale possibilità per i crediti dichiarati impignorabili.
Sezione giurisdizionale del Veneto – Sentenza n. 5/2023

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©