Personale

Incarichi a pensionati, ingaggio possibile per formazione operativa e primo affiancamento ai nuovi assunti

In quanto non sono riconducibili all'attività di «studio» e/o di consulenza»

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

L'attività di «formazione operativa» (concettualmente diversa dalla formazione teorica) e di «primo affiancamento» (ossia l'attività volta a illustrare le modalità operative di svolgimento della mansione tipica di un profilo professionale) resa a favore del personale neo-assunto non è riconducibile all'attività di «studio» e/o di consulenza». In conseguenza, in tale particolare fattispecie, non trova il divieto contenuto nell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012. È quanto viene affermato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione n. 66/2023/PAR, rimarcando, comunque, l'obbligo di rispettare sempre tutte le regole previste dall'articolo 7, comma 6, del testo unico del pubblico impiego.

Finisce nuovamente sotto la lente di ingrandimento della magistratura contabile l'ambito di operatività dell'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 che prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di studio, consulenza, direttivi o dirigenziali a lavoratori pubblici o privati già pensionati.

Questa volta la casistica esaminata riguarda l'applicabilità o meno del divieto per incarichi di formazione e di affiancamento a favore del personale neo-assunto.

In primo luogo i giudici contabili liguri offrono una completa ricostruzione dell'impianto normativo che regola l'istituto, richiamando la linea interpretativa fornita a suo tempo dalla Funzione pubblica (circolari n. 6 del 3 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015) e i diversi orientamenti giurisprudenziali (contabili e amministrativi) formatosi sull'argomento.

Dirimente la questione, a parere della Corte dei conti, è la qualificazione corretta dell'attività che verrebbe svolta dal soggetto incaricato.

Il caso prospettato afferisce al concetto di «formazione operativa» (sul presupposto che la formazione teorica non sia necessaria, essendo le competenze del dipendente state già valutate in sede di assunzione dello stesso) e di «primo affiancamento» (ossia di attività volta ad illustrare al dipendente neo-assunto, che non abbia una pregressa esperienza sul campo nell'esercizio di funzioni analoghe a quelle che è chiamato a svolgere presso l'ente).

Seguendo il solco tracciato dalle alcune sezioni regionali (Lazio, deliberazione n. 88/2023/PAR e Sardegna, deliberazione n. 139/2022/PAR, si veda Nt+Enti locali & edilizia del 9 maggio), per giudici contabili liguri un incarico consistente nella «formazione operativa» e nel «primo affiancamento» del personale neo-assunto non integra né un incarico di studio (che è destinato a confluire in una relazione illustrativa che descriva i risultati dello studio e le soluzioni proposte), né di consulenza (con la formulazione di un giudizio da parte di un esperto di comprovata esperienza). Al contrario, si tratta semplicemente della mera condivisione, con il personale neo-assunto, dell'esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell'esercizio delle mansioni in precedenza affidategli.

Poiché il divieto imposto dall'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 riguarda solo l'attività di «studio e quella di consulenza», senza possibilità di interpretazione in modo estensivo o analogico, tali incarichi possono essere affidati anche al personale in quiescenza.

Tuttavia, si precisa nella deliberazione, l'incarico non deve porsi in contrasto con le prescrizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 7 del Dlgs 165/2001.

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