Fisco e contabilità

Incentivi, assunzioni e acquisto immobli: le massime della Corte dei conti in rassegna

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane

di Marco Rossi

INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E PROJECT FINANCING
Il collegio ha ritenuto non applicabile all'istituto del «project financing» la disciplina prevista dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016. La possibilità di applicare la disciplina dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016 alle forme di partenariato pubblico-privato è stata oggetto di copiosa giurisprudenza della Corte dei conti. La sezione delle Autonomie ha osservato come «una piana lettura di quest'ultima disposizione non può indurre invero a ritenere che anche l'articolo 113 sia applicabile ai contratti di concessione», dovendosi piuttosto osservare che «il citato articolo 113 è calibrato inequivocabilmente sulla tipologia dei contratti di appalto»; ciò in particolare alla luce dell'attuale disposto del comma 5-bis della stessa norma, da cui si desume univocamente che i compensi incentivanti «per chiara affermazione del legislatore costituiscono un «di cui» delle spese per contratti di appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell'articolo in esame anche alle concessioni.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 110/2020

DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI E UNIONI DI COMUNI
La nuova disciplina in materia di assunzioni di personale prevista dal Dm 17 marzo 2020, introducendo una diversa modalità di computazione dello spazio assunzionale dell'ente (flessibile e ancorato a un concetto di flusso) sostituisce, nel richiamo esplicito dell'articolo 32 del Tuel, la normazione preesistente. È evidente quindi che, sotto questo profilo, la disciplina sia estendibile anche alle unioni di Comuni. È peraltro ancora in vigore la disposizione, sempre nel richiamato comma 5 dell'articolo 32, che finalizza, sotto il profilo delle spese per il personale, la costituzione dell'unione alla realizzazione di risparmi attraverso razionalizzazione e rigorosa programmazione.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 109/2020

ACQUISTO IMMOBILE PER CASERMA DEI CARABINIERI
Non è possibile escludere che un Comune, quale ente pubblico con finalità generali maggiormente «prossimo» alla collettività amministrata, si adoperi con attività amministrativa e finanziaria per garantire la sicurezza pubblica nel proprio territorio, anche coadiuvando l'attività delle amministrazioni statali competenti, se è già valsa a ritenere integrato il presupposto della indispensabilità richiesto dalla previgente disciplina per gli acquisti di immobili, a maggior ragione induce a considerare legittimate le operazioni ipotizzate nell'istanza, ora che sono anche venute meno le precedenti limitazioni. Per effetto dell'articolo 57, comma 2, lettera f), del Dl 124/2019, a decorrere dall'anno 2020 gli enti locali non sono più soggetti alle limitazioni concernenti le operazioni di acquisto di immobili poste dall'articolo 12, comma 1-ter, del Dl 98/2011. Deriva poi espressamente dall'articolo 1, comma 439, della legge 311/2004 (e successive modificazioni e integrazioni) la facoltà per i Comuni di concedere alle amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà. Così come la stessa disposizione, considerata in combinato con il comma 4-bis del medesimo articolo 3, del Dl 95/2012 secondo cui i Comuni territorialmente interessati possono contribuire al pagamento del canone di locazione relativo alle caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, implica poi la possibilità che questi enti possano concedere in locazione ad amministrazioni dello Stato propri immobili con l'indicata specificata destinazione d'uso a canone agevolato.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 79/2020

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