Fisco e contabilità

Incentivi, cessione dei crediti, società pubbliche e dirigenza: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incentivi per le notificazioni di atti e vincoli di spesa

Le somme rimborsate all’amministrazione comunale da parte dell’amministrazione finanziaria per l’esecuzione di notificazioni per proprio conto – dunque, etero-finanziate – e destinate a confluire nel trattamento accessorio dei messi comunali (articolo 54 del Ccnl del 14.09.2000), non sono assoggettabili al tetto per il salario accessorio poiché costituiscono etero-finanziamenti. Queste somme non sono assoggettabili al tetto per la spesa complessiva del personale, poiché costituiscono etero-finanziamenti, a condizione che vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dell’ente locale (principio della neutralità finanziaria) e vi sia correlazione fra l’ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale. Infine, queste somme sono assoggettabili ai limiti e ai parametri per la capacità assunzionale degli enti locali previsti dal Dl 34/2019.

Sezione regionale di controllo della Sardegna - Parere n. 254/2025

Cessione dei crediti tributari/patrimoniali

Gli enti locali possono porre in essere operazioni di cessione a soggetti qualificati di crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili, aventi natura tributaria o patrimoniale (con esclusione di quelli aventi natura contributiva), qualora le ordinarie procedure di riscossione coattiva si siano rivelate infruttuose. Nel caso in cui tale attività sia stata affidata all’Agenzia delle entrate - Riscossione, la cedibilità dei crediti presuppone che l’ente cedente sia l’unico soggetto titolare alla sua riscossione, sicché la stessa è subordinata al previo discarico dei relativi ruoli, sulla base della normativa applicabile ratione temporis. Al fine di porre in essere tale operazione è necessario che l’Ente abbia adottato una specifica disciplina che preveda l’istituto e regoli le principali condizioni e modalità applicative della procedura nell’ambito del regolamento di contabilità. Il cessionario deve essere soggetto idoneo, scelto previa procedura competitiva e il prezzo sarà inferiore al valore nominale del credito, per cui l’ente realizzerà una minore entrata che deve trovare giustificazione in un’analisi dalla quale emerga sia la necessità di “realizzare celermente i relativi incassi” sia i vantaggi del ricorso a questo istituto rispetto al proseguimento delle procedure di riscossione coattiva - da valutare anche alla luce delle citate novità introdotte in materia quali il riaffidamento dei carichi - a fronte, ad esempio, dell’esistenza di particolari difficoltà nelle procedure di riscossione e della necessità di evitare ulteriori aggravi di costi per l’ente. Il credito può essere ceduto solo pro soluto, trasferendo cioè sul cessionario il rischio di insolvenza del debitore ceduto.
Sezione regionale di controllo del Veneto - Parere n. 231/2025

Datio in solutum ed obbligazioni tributarie locali

Pur nell’ambito di una richiesta ritenuta inammissibile, a fini meramente collaborativi e astraendo dall’attività e dalle scelte del Comune, la Sezione ha osservato nel merito che l’istituto della datio in solutum prevista dall’articolo 1197 del codice civile non è applicabile alle obbligazioni tributarie in ossequio al principio di indisponibilità previsto dall’articolo 23 della Costituzione. Il collegio ha inoltre ricordato che l’ordinamento ha disciplinato specifiche ipotesi derogatorie in materia di imposte sui redditi e sulle successioni e donazioni, nelle quali al contribuente è consentito assolvere il tributo mediante la dazione di beni di interesse storico, artistico o archeologico. Non risulta, invece, alcuna analoga previsione espressa concernente il pagamento dei tributi locali.
Sezione regionale di controllo del Lazio - Parere n. 139/2025

Configurazione delle società pubbliche

Una società a partecipazione pubblica maggioritaria è da considerarsi a controllo pubblico anche in assenza di un formale coordinamento tra i soci pubblici, fatta salva l’eventuale presenza di patti parasociali, di specifiche clausole statutarie o contrattuali da cui risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati. Inoltre, le partecipazioni detenute da una società a capitale interamente pubblico e a controllo pubblico sostanziale sono da configurarsi partecipazioni indirette da parte delle amministrazioni socie della stessa e, di conseguenza, attratte alla categoria delle società a controllo pubblico in via indiretta. Ancora, l’emissione di strumenti finanziari quotati da parte di una società a composizione interamente pubblica non esclude l’esistenza del controllo pubblico sostanziale sulla stessa, derivando lo stesso, in ogni caso, dall’articolo 2359 del codice civile, applicato a una compagine sociale di natura pubblica. Il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 2, comma 1 lettera p), 26, comma 5 e 5-bis, del Tusp e dall’articolo 52, comma 1-bis, del Dl n. 50/2022 (per le società del comparto energetico) da parte di una società che abbia emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni comporta l’esclusione dell’applicabilità del Tusp, con riferimento alla suddetta società e a quelle da questa controllate.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Parere n. 163/2025

Introduzione della dirigenza e vincoli del trattamento accessorio

Rispetto all’istituzione della dirigenza, ai fini del vincolo in materia di trattamento accessorio, rilevano le indicazioni fornite dall’Aran e recepite nella previsione normativa contenute nell’articolo 57, comma 5, del Ccnl relativo al personale dell’area funzioni locali (2016-2018), a tenore della quale «gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge». La valutazione delle risorse necessarie per la costituzione del fondo nonché l’individuazione della relativa copertura, anche se fondate su «valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti», non può prescindere dai «limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge». La conformità al tetto massimo di spesa potrà essere assicurato mediante utilizzo di economie compensative prelevate dal fondo destinato al trattamento accessorio del personale non dirigenziale. Di conseguenza, il valore assoluto del fondo di contrattazione decentrata per la neoistituita dirigenza dovrà necessariamente portare in riduzione gli altri importi della componente complessiva della spesa di personale.
Sezione regionale di controllo del Piemonte - Parere n. 128/2025

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