Fisco e contabilità

Incentivi, debito fuori bilancio, agenti contabili e compensi extra: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incentivi al personale

In materia di incentivi al personale, è da ritenere che gli stessi debbano essere previsti e disciplinati in maniera espressa dalla legge (o dalla contrattazione collettiva a cui le norme rinviano), e che tali “normative incentivanti” debbano essere considerate speciali e, pertanto, non suscettibili di interpretazione analogica al fine di estendere “il principio incentivante” a fattispecie diverse e non previste dalla norma.
Sezione regionale di controllo della Toscana - Parere n. 17/2025

Riconoscimento del debito fuori bilancio

In caso di pronuncia giurisdizionale viene meno qualsiasi discrezionalità in capo all’organo competente sulla legittimità del debito (essendo stabilito da un giudice an e quantum), permanendo, però la necessità di ricondurre al sistema di bilancio una spesa maturata fuori dalle ordinarie procedure contabili essendo l’obbligazione giuridicamente perfezionata tra le parti ma senza l’intervento dell’ente locale. Ciò anche quando le risorse sono già presenti in bilancio e, pertanto, il debito trova già copertura e conseguente salvaguardia degli equilibri di bilancio (e in ogni caso resta ferma la verifica circa la reale sussistenza e consistenza delle somme accantonate nel bilancio dell’ente). Inoltre, la procedura prevista dall’articolo 194 Dlgs 267/2000 consente di accertare le cause che hanno generato l’obbligo e le eventuali responsabilità. A ciò si aggiunga l’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti.
Sezione regionale di controllo della Toscana - Parere n. 16/2025

Carte di credito e agenti contabili

In altre pronunce si è affermato che «i mezzi elettronici di pagamento, quali sono appunto le carte di credito, tengono luogo del denaro contante, rappresentando degli strumenti attraverso i quali si procede all’acquisizione di beni o di servizi in favore di una Pubblica Amministrazione, alla luce delle disposizioni previste dall’articolo 1, commi 47- 53, della legge n. 549/1995 e al relativo regolamento di esecuzione approvato con Dm n. 701/1996». Questo orientamento, al quale aderisce questa sezione, si basa sull’interpretazione del «concetto di “maneggio” di denaro pubblico in senso ampio che ricomprende tra gli agenti contabili non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico e siano forniti del potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio».

Sezione giurisdizionale della Lombardia - Sentenza n. 28/2025

Riversamento compensi

L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, previsto dall’articolo 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili.

Sezioni riunite in sede giurisdizionale - Sentenza n. 1/2025

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