I temi di NT+L'ufficio del personale

Incentivi per funzioni tecniche, concorsi, anzianità di servizio e progressioni orizzontali

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Incentivi per funzioni tecniche prima del Dlgs 50/2016
Alla Corte dei conti della Toscana è stato chiesto se «se sia possibile attribuire efficacia retroattiva (nel caso specifico a decorrere dal 1° gennaio 2018) al nuovo Regolamento riguardante gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, come novellato dall'art. 1, comma 526 della legge n. 217/2017, che il Comune di Livorno sta predisponendo, al fine di utilizzare le somme che, pur in assenza di regolamento specifico, risultano essere state accantonate per ciascuna opera per le finalità previste dalla norma». I magistrati hanno risposto al quesito con la deliberazione n. 83/2021/PAR, richiamando, in tema, la deliberazione della sezione delle Autonomie (n. 16/2021/QMIG) che ha sposato la tesi della retroattività del regolamento analizzando una fattispecie ben più complessa (di quella sottoposta all'attenzione) ovvero quella della possibilità di incentivare le attività svolte sotto la vigenza di una disciplina normativa ormai non più attuale, che richiedeva l'adozione di uno specifico regolamento mai adottato e, quindi, la possibilità di adottare un regolamento retroattivo. Rileva, tuttavia, il principio di diritto, espresso nei seguenti termini «ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo».

Prove di concorso nella stessa giornata
Con riferimento alle tempistiche da rispettare per le prove di concorso, il Tar Toscana, sezione I, nella sentenza 19 novembre 2021 n. 1509 ha osservato che:
• dal tenore letterale della lex specialis si deduce che dalla convocazione alla prova scritta devono intercorrere almeno quindici giorni che, a loro volta, risultano pari a venti giorni per la prova pratica e la prova orale, senza che sia previsto alcun periodo di tempo che deve necessariamente intercorrere tra le varie prove di concorso;
• nessuna disposizione, di legge o regolamento prevede un periodo temporale minimo di separazione tra la prova scritta e la prova pratica (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 21 novembre 2016 n. 4864).
• precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che il bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterale, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità. Viene poi aggiunto che l'amministrazione ha evidenziato che la scelta di calendarizzare e strutturare le prove concorsuali (scritta e pratica) consecutivamente in un'unica giornata è stata dettata anche dall'esigenza di svolgere tali prove nel periodo emergenziale di contrasto e di contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Anzianità di servizio per le progressioni orizzontali
In data 23 novembre 2021, l'Aran ha inserito nella propria banca dati l'orientamento applicativo CSAN86b con informazioni sulle progressioni orizzontali e nello specifico se è possibile fa valere e computare anche un periodo di lavoro svolto a tempo determinato?
Secondo l'Agenzia «i periodi lavorativi già resi da lavoratori nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, con lo stesso ente e con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, possano essere fatti valere e computati ai fini della sussistenza del requisito di cui all'art. 3 del CCNL del 10.4 2008 poco sopra menzionato».
Nel contratto comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018 i corrispondenti articoli di riferimento sono l'articolo 16, comma 6 e l'articolo 51, comma 7.

Articolo 110 del Tuel e professionalità interna
Un dipendente di ruolo inquadrato in categoria D3, destinatario di incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 110 del Tuel da parte della propria amministrazione, ha proposto ricorso per contestare i provvedimenti adottati dall'ente di espletamento di una procedura selettiva aperta a soggetti esterni per l'attribuzione del medesimo incarico dirigenziale, in riferimento (anche) alle previsioni regolamentari che prescrivevano detta facoltà, ma con obbligo per l'ente di fornirne esplicita motivazione e di procedere soltanto a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione. In sostanza, parte ricorrente sostiene che tali atti sarebbero lesivi, in quanto l'amministrazione, prima di indire una procedura pubblica aperta agli esterni, avrebbe dovuto verificare l'esistenza di professionalità interne idonee a ricoprire l'incarico. Il Tar Lombardia-Milano, sezione III, nella sentenza 17 novembre 2021 n. 2547 rigetta tale ricorso, ritenendo non dovuta la verifica interna e dichiarando non applicabili alla fattispecie le prescrizioni del comma 6 dell'articolo 19, a fronte di una più "blanda" previsione del Tuel.