Fisco e contabilità

Incentivi funzioni tecniche, trattamento accessorio e migliorie immobili locati: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

SUBENTRO AMMINISTRAZIONE E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Si deve escludere, in assenza di una espressa base normativa, che possa configurarsi un condizionamento nella quantificazione degli incentivi tecnici sulla base di un regolamento adottato da una amministrazione pubblica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice. Il comma 5 dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016 ha avvalorato questa interpretazione prevedendo espressamente l'ipotesi in cui l'accantonamento delle risorse per gli incentivi determinato dall'amministrazione aggiudicatrice costituisce, invece, parametro presupposto per la quantificazione degli emolumenti economici accessori da riconoscere ai soggetti che abbiano svolto le funzioni tecniche per conto della stessa, ma in qualità di dipendenti di una diversa amministrazione (una centrale unica di committenza). Pertanto, all'amministrazione subentrante nella procedura di affidamento di un contratto è consentito – sulla base di adeguato corredo motivazionale a garanzia del rispetto del principio costituzionale di buon andamento - rivedere il relativo quadro economico ai fini di rideterminare il valore della percentuale di incentivi spettante ai propri dipendenti in applicazione dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016 e del proprio regolamento, non risultando a questo fine vincolante la quantificazione delle medesime percentuali contenuta nella determinazione a contrarre adottata da altra Amministrazione pubblica che aveva precedentemente avviato la procedura di appalto.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SARDEGNA - PARERE N. 1/2022

FONDO RISORSE DECENTRARE E INCASSI DA VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Le risorse finanziarie previste dall'articolo 208 del Dlgs 285/1992 e destinate alla retribuzione accessoria di parte variabile devono esaurirsi nelle sole maggiori entrate funzionalmente e cronologicamente riconducibili allo sviluppo dei progetti di potenziamento della sicurezza stradale e monitoraggio territoriale, sulla base di accertamenti e riscossioni compiuti nello stesso esercizio finanziario cui si riferisce l'attuazione dei progetti stessi. Solo in questo momento le maggiori risorse destinate all'integrazione salariale troverebbero giustificazione in quanto eziologicamente connesse a un effettivo incremento di efficienza amministrativa indotta dai progetti attuati dal personale di polizia locale. A queste condizioni le maggiori entrate risulterebbero finanziariamente neutre per il bilancio dell'ente e come tali utilizzabili in chiave di emolumenti addizionali. Qualora confluisse nel fondo risorse decentrate un'eccedenza di incassi comprensiva anche di accertamenti derivanti da esercizi pregressi, verrebbe meno quell'imprescindibile collegamento programmatico-funzionale tra maggiori riscossioni di un dato esercizio finanziario e l'attuazione dei progetti di potenziamento urbano in esso previsti. Si tratterebbe cioè della riscossione di entrate non generate per effetto dell'attività incentivata e, pertanto, non finanziariamente neutrali per il bilancio dell'ente né utilizzabili per l'erogazione del trattamento accessorio incentivante.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - PARERE N. 171/2021

MIGLIORIE SU BENI DI TERZI E OBBLIGO DELLA RIDUZIONE DEL 15 PER CENTO DEI CANONI
Secondo la disciplina posta dall'articolo 1592 del codice civile i costi sostenuti dal conduttore per le migliorie rimangono, come regola generale, a suo carico. In assenza di deroghe alla citata disciplina codicistica, nei casi di una prospettiva solo eventuale di acquisto del bene e di una durata residua del contratto di locazione non allineata con la vita utile dell'investimento, l'impiego di risorse per lavori di miglioria potrebbe, dunque, non corrispondere a parametri di convenienza economica. Pertanto, è l'amministrazione a dover valutare in relazione, all'uso a cui il bene è destinato, al regolamento del contratto di locazione, sia con riferimento alla durata che al regime dei rimborsi per eventuali migliorie, alle concrete prospettive di futura acquisizione del bene, se vi sia un interesse pubblico prevalente che giustifichi l'esborso di somme per lavori di miglioria e di trasformazione sul bene locato avendo cura di assicurare che le iniziative adottate non si traducano, nella sostanza, in uno strumento per eludere l'applicazione di norme imperative di finanza pubblica, tra cui la disposizione prevista dalla legge 135/2012 che ha previsto la riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione passivi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - PARERE N. 170/2021

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