I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Incentivi per il recupero dell'evasione Imu-Tari: possibile intervento della Sezione Autonomie della Corte dei conti

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Torna in gioco la possibilità per i Comuni di erogare l'incentivo per il recupero dell'evasione tributaria Imu e Tari, anche se non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, in caso di proroga dei termini. La Corte dei conti della Liguria, con la recente deliberazione n. 78/2021, ha rimesso al presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire la questione alla Sezione delle autonomie.

L'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018, dopo alcuni anni di assenza, ha reintrodotto la possibilità per i Comuni di destinare una quota del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti Imu e Tari, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente. Tuttavia, questa facoltà è stata riservata ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico degli enti locali.

Come è noto, mentre il termine per approvare il rendiconto è fissato dalla legge al 30 aprile dell'anno successivo, quello per l'approvazione del bilancio di previsione è individuato, dall'articolo 151 del Dlgs 267/2000, nel 31 dicembre dell'anno precedente, il quale stabilisce tuttavia che il termine può essere differito con decreto del ministero dell'Interno. Cosa che è puntualmente avvenuta ogni anno, in considerazione del permanente quadro di incertezza della finanza comunale. La formulazione della norma ha spinto diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Emilia-Romagna, n. 59/2019, Lombardia, n. 412/2019, n. 40 e 113/2020, Toscana, n. 46/2020, Abruzzo, n. 120/2020, Piemonte n. 92-96/2021) a ritenere che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione a cui fa riferimento il comma 1091 sopra citato è quello del 31 dicembre dell'anno precedente e non quello eventualmente differito con decreto ministeriale o legge. Ciò in quanto l'approvazione del bilancio oltre il 31 dicembre comporta l'applicazione delle regole dell'esercizio provvisorio, che limiterebbero la possibilità di erogare risorse incentivanti e poiché, una diversa interpretazione, frustrerebbe lo spirito della disposizione, volta alla corretta gestione delle risorse pubbliche.

Invece, con riferimento all'obbligo di rispetto del termine del 30 aprile, in caso di proroga della scadenza per l'approvazione del rendiconto disposta dalla legge (come è avvenuto lo scorso anno per effetto dell'emergenza sanitaria Covid-19), la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 113/2020), pur ritenendo obbligatorio il rispetto del termine del 31 dicembre per il bilancio di previsione, ha aperto alla possibilità di considerare rispettata la previsione della norma del comma 1091 anche nel caso di approvazione del rendiconto entro il termine prorogato. Ciò per la diversa funzione che ha il rendiconto rispetto al bilancio di previsione, in quanto il primo è volto a rappresentare le risultanze della gestione e il secondo, invece, a programmare gli interventi e allocare le risorse nell'esercizio. Peraltro, osserva la Corte lombarda, l'approvazione del rendiconto oltre il termine del 30 aprile, pur sempre entro quello prorogato dalla legge, non altera in alcun modo i risultati dell'esercizio finanziario precedente, né tantomeno le riscossioni effettuate dall'attività di accertamento.

La Corte dei conti della Liguria, con la deliberazione sopra citata, ha rimesso invece in discussione l'interpretazione rigorosa in merito al rispetto del termine del 31 dicembre, ai fini dell'erogazione dell'incentivo al personale.

La prima considerazione posta dalla Corte è il dato testuale del comma 1091 il quale, rinviando genericamente al termine previsto dal Tuel, fa riferimento non solo al termine del 31 dicembre, ma anche a quello eventualmente differito, in quanto ipotesi contemplata espressamente dall'articolo 151. La norma del comma 1091 non rinvia solo alla prima parte dell'articolo 151, quella che fissa il termine al 31 dicembre, ma a tutto l'articolo, e quindi anche a quella che contempla la possibilità di differimento del termine.

Peraltro, già Anutel da tempo aveva evidenziato come, ai sensi del Tuel, non esistano più termini per approvare il bilancio di previsione, ma uno solo, dato dal 31 dicembre o da quello differito dal decreto ministeriale. Pertanto, il rinvio ai termini del medesimo Tuel operato dal comma 1091 non poteva che riferirsi a quello eventualmente differito. Anche le criticità evidenziate in merito all'esercizio provvisorio non reggono per la Corte della Liguria, in quanto queste incidono solo sulla gestione finanziaria dell'ente e non anche sulla destinazione del maggior gettito al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici entrate o al trattamento accessorio del personale addetto al recupero, in quanto questa avviene sulla base dei risultati del rendiconto dell'esercizio precedente. In altri termini, si può ritenere che le risorse che alimentano il fondo per il trattamento incentivante o il potenziamento delle risorse strumentali provengono dal maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente. Ciò che è importante, per la corretta applicazione della norma, sono, oltre al rispetto degli equilibri di bilancio, la corretta programmazione con la fissazione degli obiettivi nell'ambito dei documenti di performance organizzativa e individuale, con i quali si stabiliscono i target di recupero dell'evasione che si vogliono raggiungere o le attività prefissate e si individuano i soggetti coinvolti; la destinazione solo dei maggiori incassi, nel limite massimo del 5 per cento; la liquidazione delle risorse solo sulla base di entrate certe, verificate dopo l'approvazione del rendiconto. In altre parole, l'erogazione dell'incentivo presuppone una preventiva attività programmatoria nell'ambito dei documenti della performance, volta a definire gli obiettivi di recupero dell'evasione e il personale addetto al recupero delle entrate. Inoltre, la stessa richiede la verifica consuntiva dei risultati raggiunti, rispetto agli obiettivi prefissati, la definitiva quantificazione delle risorse incassate dal maggior recupero dell'evasione Imu e Tari, di cui una percentuale determina l'ammontare massimo del fondo, e la liquidazione dei compensi incentivanti ai soggetti coinvolti, sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'apporto individuale da ciascuno fornito, secondo le regole definite dal Comune.

La palla potrebbe ora passare alla Sezione Autonomie, che dovrà dirimere una volta per tutte la questione, stabilendo se i termini per l'approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione a cui fa riferimento il comma 1091, debbano intendersi rispettivamente il 30 aprile dell'anno successivo e il 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero si possa far riferimento anche al diverso termine prorogato, per il bilancio, con Dm o legge e, per il rendiconto, dalla legge.

Si tratta di una questione in relazione alla quale Anutel ha ripetutamente chiesto un intervento normativo chiarificatore, al fine di evitare che il ripristino dell'incentivo per il recupero dell'evasione, scomparso con la fine dell'Ici, si tramuti in una beffa per gli addetti al settore tributi, i quali pur svolgendo anche importanti attività di recupero dell'evasione, si vedono pregiudicati dal mancato rispetto di un termine, quello del bilancio, non dipendente in alcun modo dalla loro volontà. Pur quando lo stesso Ministero o il legislatore hanno differito il medesimo proprio in considerazione delle difficoltà incontrate dagli enti locali a causa dell'incerto quadro di finanzia pubblica.

–(*) Vice presidente Anutel

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- 29/11/2021: corso di formazione in materia di appalti pubblici - ultime novita' legislative e giurisprudenziali – IV modulo (15,00-17,00)
- 7/12/2021: corso di formazione in materia di appalti pubblici - ultime novita' legislative e giurisprudenziali – V modulo (15,00-17,00)

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