Incentivi sui dispositivi di protezione individuale, non va sospeso il provvedimento di diniego
In relazione alla natura della pretesa azionata e del danno lamentato, non deve essere sospeso in via monocratica il diniego di accesso alle agevolazioni disposte con ordinanza del commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, relativamente agli incentivi alle imprese per la produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale. È quanto afferma il Tar Lazio, sez. III ter, con il decreto 30 maggio 2020, n. 4124.
L’approfondimento
Il Tar del Lazio è intervenuto in sede cautelare sui profili di legittimità del diniego di accesso agli incentivi alle imprese per la produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale.
La decisione
Nel respingere l’istanza cautelare avverso gli atti di Invitalia e del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid 19, il Collegio ha avuto modo di rilevare come in relazione alla natura della pretesa azionata e del danno lamentato dal ricorrente, non sussistono i presupposti per l’adozione della misura cautelare monocratica richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento con cui Invitalia ha comunicato di aver “provveduto a rigettare” l’istanza di accesso alle agevolazioni disposte con l’Ordinanza 23/3/2020 n.4 di Agevolazioni alle imprese.
Per il Collegio, infatti, nello specifico della trattazione cautelare avverso tali misure di agevolazione, non sussisterebbero i presupposti del fumus boni iuris e della “estrema gravità ed urgenza” necessari ai fini della concessione della misura di tutela ex art. 56 Cpa.
Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che, l’istanza di misure cautelari monocratiche formulata nel ricorso in epigrafe deve essere respinta per infondatezza, con contestuale fissazione per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 15 luglio 2020.