Incentivi tecnici, gestione economale e Fpv: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Incentivi tecnici e quantificazione
Le risorse finanziarie per le funzioni tecniche del personale sono destinate a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento - negli stati di previsione della spesa o nei bilanci - nel limite del 2 percento dell’importo posto a base delle procedure di affidamento da espletare, salvo nei casi cui l’amministrazione abbia delegato a terzi lo svolgimento delle stesse. La finalità incentivante dell’istituto richiede la preventiva definizione, nella fase di programmazione della spesa, delle attività incentivate e degli importi devoluti. Pur rientrando nella discrezionalità dell’ente la preventiva definizione, mediante atto di carattere generale, delle disposizioni applicative e dei criteri di riparto delle risorse destinate agli incentivi tecnici, la concreta qualificazione di un servizio/fornitura come di particolare importanza ai fini del riconoscimento dell’incentivo, richiede un’adeguata motivazione, che dia dimostrazione della ricorrenza effettiva dei presupposti indicati dall’articolo 32 dell’allegato II 14 al Dlgs 36/2023, nel rispetto, altresì, dei principi di trasparenza e imparzialità.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 475/2025
Gestione economale
Nell’ambito della gestione economale la corretta procedura contabile impedisce lo sforamento del tetto di spesa previsto, non essendo possibile, se la dotazione stanziata preventivamente si esaurisce prima dei tempi ipotizzati, effettuare spese senza preventiva deliberazione di incremento del fondo medesimo, seguita dai mandati di pagamento sul titolo I e dalle correlate reversali che ne riversano l’importo sull’accertamento di entrata del titolo 9, incremento che va a rigenerare in tal modo il ciclo che a fine esercizio, nelle partite di giro, consente di riscontrare il dato certo dell’ammontare della spesa economale effettuata. In altri termini, il riversamento degli importi a valere sul titolo I della spesa è volto al successivo riversamento in tesoreria delle somme anticipate e spese, nei limiti del tetto al fondo stesso, e non certo a consentire ulteriore spesa.
Sezione giurisdizionale regionale del Lazio - Sentenza n. 10/2026
Fondo pluriennale vincolato e bilancio di previsione
È necessario determinare correttamente il fondo pluriennale vincolato (Fpv) sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste al punto 5.4 dell’allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011 e nei relativi esempi. La non corretta determinazione del Fpv - al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio - determina la violazione del principio di veridicità del bilancio; il fondo assolve, infatti, alla funzione di garantire l’adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile nella sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri, pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico, ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016).
Sezione regionale di controllo del Veneto - Deliberazione n. 9/2026
Risultato di amministrazione ed equilibri: il ruolo del revisore nella fase che precede il rendiconto
di Andrea Ziruolo e Marco Berardi - Rubrica a cura di Ancrel

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