Fisco e contabilità

Incentivi tecnici, riscossione e vincoli di cassa: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incentivi 113 e presupposti
Relativamente agli incentivi tecnici previsti dall'articoli113 del Dlgs 50/2016 nel testo vigente è consentito adottare un'accezione estesa del requisito della procedura comparativa necessaria alla corresponsione degli stessi, tale da includere anche forme di affidamento più ridotte e semplificate, quali quelle riferibili allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 173/2022

Riscossione entrate proprie
Una scarsa capacità di riscossione, incidendo sulla effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Gli accantonamenti al Fcde conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività. L'ente locale, di conseguenza, nella verifica dei residui da mantenere nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve verificare anche l'effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 166/2022

Vincoli di cassa e Codice della strada
La mancata rappresentazione dei vincoli di cassa dei proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada effettuata dal Comune è da considerarsi grave irregolarità contabile, essendo entrate che la legge 285/1992 destina alla realizzazione di specifici interventi che l'ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dall'articolo 208, comma 4. Infatti, la grave irregolarità sopra rilevata comporta una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell'ente e allegato al rendiconto della gestione 2015 di cui all'articolo 226 del Dlgs 267/2000. Si sottolinea, altresì, che la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 31/2015, ha avuto modo di precisare che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le «entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall'art. 180, comma 3, del TUEL» restando conseguentemente escluse dall'obbligo sia le entrate di cui all'articolo 187, comma 3-ter, lettera d, del Tuel che le «entrate con vincolo di destinazione generica».
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 167/2022

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