Fisco e contabilità

Incentivi tecnici, i tempi dell'appalto guidano l'impegno di spesa

Serve il regolamento con incaricati delle attività remunerabili con gli incentivi per i singoli appalti

di Corrado Mancini

La sezione regionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 43/2021, detta le regole per la corretta contabilizzazione degli incentivi per funzioni tecniche. Per quanto riguarda l'impegno di spesa disciplinato dall'articolo 183 del Tuel la Corte chiarisce che l'obbligazione non si perfeziona senza l'adozione del regolamento, con il quale vengono individuati i soggetti incaricati di svolgere le attività remunerabili con gli incentivi previsti, in relazione ai singoli appalti di lavori, servizi e forniture. Sicché, senza il regolamento dell'amministrazione non si configurano tutti gli elementi che debbono sussistere per la formazione dell'impegno di spesa (articolo 183 del Tuel).

Per quanto, invece, concerne l'imputazione della spesa (comma 5 del medesimo articolo 183) la stessa deve essere effettuata nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata e, quindi, nell'esercizio in cui si prevede che la spesa divenga esigibile. A questo riguardo, considerato che le spese in questione afferiscono a un appalto, la tempistica per l'adozione dei relativi impegni di spesa non può che seguire lo sviluppo del servizio oggetto dell'affidamento nel cui ambito viene svolta l'attività per la quale è riconosciuto l'incentivo. La scadenza di ogni obbligazione, pertanto, andrà individuata nel momento in cui, secondo lo sviluppo temporale dell'appalto, si prevede che la singola attività sarà conclusa, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell'incentivo a fronte della prestazione eseguita.

Il momento dell'impegno va, comunque, tenuto distinto da quello della liquidazione, la quale comporta la verifica da parte dell'amministrazione del corretto svolgimento dell'attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall'ente. E infatti, dalla formulazione del comma 3 dell'articolo 113 si evince l'obbligo in capo all'amministrazione aggiudicatrice di stabilire «i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro» nel caso di «eventuali incrementi dei tempi o dei costi». Questa condizione, dunque, subordina necessariamente l'erogazione dell'incentivo al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti.

Qualora si sia in presenza di accantonamenti già effettuati dall'ente nelle more dell'approvazione del regolamento, l'impegno di spesa dovrà essere assunto, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, anche per le attività svolte in precedenza, con l'unico limite di quelle relative ad appalti che si siano già conclusi prima dell'adozione del regolamento stesso (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, delibera n. 57/2018).

I magistrati contabili richiamano, infine, il principio contabile applicato n. 4/2, richiamato dall'articolo 183 del Tuel e aggiornato con il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 1° agosto 2019 che ha, tra l'altro, chiarito le corrette modalità di iscrizione in bilancio di questi incentivi. Il principio, prevede che l'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al titolo terzo delle entrate, tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti», categoria 3059900 «Altre entrate correnti n.a.c.», voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (articolo113 del Dlgs 50/2016). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di questa spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

Per quanto concernente la contabilità economico patrimoniale, il principio contabile 4/3 prevede che gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario E.3.05.99.02.001 «Fondi incentivanti il personale (art.113 del d.lgs. 50/2016)» non determinano la formazione di ricavi. La liquidazione degli impegni correlati a tale entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici e il fondo risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del Dlgs n. 50 del 2016, non determina la formazione di costi.

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