Fisco e contabilità

Incentivo tributario, verso il deferimento alla Sezione delle Autonomie per il termine del bilancio

Nonostante le proroghe sistematiche, la Corte dei conti si è espressa concordemente per la scadenza del 31/12

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di Marco Rossi

Con una pronuncia decisamente interessante ed efficacemente argomentata (deliberazione n. 78/2021), la Sezione della Liguria della Corte dei conti ha ritenuto di sottoporre alla valutazione del Presidente l'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie la rilevanza delle proroghe dei termini di approvazione del bilancio di previsione (e del rendiconto) ai fini del riconoscimento dell'incentivo tributario Imu/Tari introdotto dalla legge 145/2018.

La pronuncia trae spunto da una richiesta di parere e si riferisce all'interpretazione di uno dei presupposti indefettibili per l'attribuzione dell'incentivo, costituito dal rispetto dei termini di approvazione dei referti contabili, che è stato inteso, in modo consolidato, come relativo ai termini di legge ordinariamente previsti (31/12 per il bilancio preventivo e 30/4 per il rendiconto) senza potere tenere conto delle eventuali proroghe, tradizionalmente concesse.

Dopo avere richiamato il "nocciolo" della questione, la magistratura contabile ha evidenziato che dal 2001 in avanti il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato sistematicamente differito e che pure il previsionale 2021/2023 non fa eccezioni. Infatti, il termine è stato progressivamente spostato al 31 gennaio 2021, al 31 marzo 2021, al 30 aprile 2021, al 31 maggio 2021 ed al 31 luglio 2021 (per alcune fattispecie ed ipotesi).

Nonostante la sistematicità delle proroghe la magistratura contabile, più volte interpellata, si è espressa concordemente nel senso che il termine per l'approvazione del bilancio che rileva è quello del 31/12 a prescindere dalle eventuali proroghe, sia se intervenute mediante decreto ministeriale sia se intervenute mediante disposizione di legge.

Le motivazioni, essenzialmente, sono state tre: il tenore letterale della disposizione, gli effetti dell'esercizio provvisorio (che scaturiscono laddove non si approvi il bilancio entro il 31/12) e la circostanza che una interpretazione diversa comporterebbe il superamento dello spirito della norma.

Fa eccezione, a tale orientamento univoco, una pronuncia (Sezione Lombardia – deliberazione n. 113/2020) secondo la quale tale logica non opererebbe, per la diversa funzione del documento, in relazione al rinvio – per legge – del termine di approvazione del rendiconto, successivamente al 30 aprile.

La Corte della Liguria ritiene, nondimeno, possibile un'interpretazione più favorevole anche avuto riguardo al termine di approvazione del bilancio di previsione, in primis per effetto della formulazione della disposizione di legge.

Quest'ultima, infatti, effettua un rinvio generico ai termini del Tuel (in particolare all'articolo 151) per l'approvazione del bilancio che, per espressa previsione normativa, possono essere differiti con decreto ministeriale in presenza di motivate esigenze, con la conseguenza che riferirsi esclusivamente al 31/12 implicherebbe un rinvio esclusivamente alla prima parte dell'articolo.

Laddove, poi, il termine di approvazione sia prorogato con legge, la successiva disposizione, di pari rango, ha la funzione di concedere un nuovo termine destinato ad operare una deroga, temporalmente limitata, rispetto al termine ordinario del Tuel.

Non rilevano neppure, secondo la magistratura contabile ligure, gli effetti legati all'esercizio provvisorio, che incidono solamente sulla gestione finanziaria dell'ente in modo transitorio, venendo meno a seguito dell'approvazione del bilancio: anzi, a ben vedere, la destinazione del maggiore gettito al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate o al riconoscimento di trattamento accessorio avviene sulla base dei dati risultati dal conto consuntivo relativo all'esercizio precedente.

Neppure decisiva è la motivazione legata al rischio di frustrare lo spirito della disposizione della legge 145/2018, essendo – invece – rilevante che la destinazione del maggiore gettito avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di finanza pubblica, della corretta preventiva determinazione degli obiettivi, della destinazione dei soli maggiori incassi al trattamento accessorio e, in ultimo, della liquidazione sulla base di entrate certe, da determinare solo con l'approvazione del rendiconto.

Infine, si sottolinea che le disposizioni legate al differimento dei termini (nella quasi totalità dei casi) nulla hanno a che vedere con le azioni programmate nei comuni in materia di incremento degli accertamenti di Imu e Tari né con l'implementazione delle azioni di miglioramento della riscossione intervenute in corso d'anno, considerando altresì che l'approvazione del bilancio non ha l'effetto di autorizzare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate (ma solo le spese e le entrate da indebitamento).

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