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Incidente mortale su una strada rattoppata e scivolosa: condannato anche il dirigente comunale che non ha fatto manutenzione

Riconosciute le responsabilità penali del conducente dell'auto per l'imprudenza, l'imperizia e la negligenza

di Federico Gavioli

Risponde anche il dirigente comunale, assieme al conducente del mezzo, per l'incidente costato la vita a una persona a causa sia dell'elevata velocità, sia del manto stradale scivoloso e rattoppato: la Cassazione con la sentenza n. 23661, del 17 giugno 2022, ha confermato la sentenza della Corte territoriale.

I giudici del merito di secondo grado hanno riconosciuto le responsabilità penali del conducente dell'autovettura per l'imprudenza, l'imperizia e la negligenza perché alla guida di un pulmino a una velocità inadeguata alle condizioni del manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia e dalla superficie usurata dell'asfalto, aveva perso il controllo del mezzo andando a urtare il manto centrale dello spartitraffico, causando la morte di un passeggero.

La stessa Corte ha riconosciuto la responsabilità penale anche del responsabile del settore "opere pubbliche" di un Comune che era proprietario della strada interessata dal sinistro, perché non aveva provveduto alla relativa manutenzione e alla sua gestione, con particolare riferimento alle condizioni della pavimentazione, né al controllo tecnico dell'efficienza della strada e delle relative pertinenze, non vigilando adeguatamente sulle condizioni della sede stradale, onde prevenire ed evitare i pericoli inerenti alla circolazione. Tali inadempienze erano state poste in essere nonostante la strada presentasse evidenti segni di scivolosità, degrado e rappezzi dello strato d'usura di severità elevata, essendosi verificati su di essa ripetuti incidenti determinati dal distacco di blocchi di spartitraffico risultati non omologati, non fissati al suolo e mai sostituiti.

Ricostruita in dettaglio la dinamica del sinistro e le ragioni di responsabilità dei due imputati, per come emerse dall'istruttoria svolta in primo grado la Corte territoriale ha confermato la responsabilità di entrambi i prevenuti nella ritenuta sussistenza di una condotta colposa a tutti e due gli imputati.

La Cassazione nel confermare la sentenza della Corte territoriale ha ritenuto non fondato l'unico motivo di ricorso dedotto dal dirigente comunale che ha contestato la ricorrenza di ogni sua responsabilità in ordine alla verificazione del mortale incidente, in particolare considerato che: non rivestiva nessuna autonoma posizione di garanzia nella sua qualità di responsabile del settore "opere pubbliche" del Comune; aveva reiteratamente segnalato all'autorità comunale la necessità di intervenire per migliorare le condizioni del tratto stradale di immissione all'aeroporto; non aveva, comunque, posto in essere nessuna condotta eziologicamente collegata con la verificazione dell'evento criminoso, dovendo lo stesso essere unicamente imputato alla condotta di guida, errata ed inappropriata, mantenuta dai conducenti delle due autovetture coinvolte.

Per la Cassazione non sono pertinenti ai fini dell'esonero della sua colpevolezza, le doglianze dedotte dal dirigente comunale in ordine ad una presunta responsabilità esclusiva del Sindaco nonché inerenti al fatto di avere tempestivamente segnalato all'autorità comunale la necessità di intervenire per migliorare le pessime condizioni del tratto stradale di interesse.

Il dirigente del Comune, per come diffusamente esplicato dalla Corte di merito, poteva disporre direttamente in via di urgenza lavori straordinari di manutenzione; i giudici del merito avevano rilevato, infatti, che era apparso particolarmente grave il fatto che solo poco tempo prima avesse utilizzato il suo potere di spesa per destinare 18.000,00 euro per l'affidamento di lavori di manutenzione di aree verdi, invece di provvedere al rifacimento del tratto stradale oggetto del sinistro.

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