Fisco e contabilità

Indennità arretrata ai segretari, nessun debito fuori bilancio per capitoli insufficienti

É una passività pregressa che implica l'adozione della necessaria variazione per provvedere al pagamento

di Marco Rossi e Patrizia Ruffini

L'incapienza del capitolo di spesa per il riconoscimento degli arretrati per la maggiorazione dell'indennità di posizione del segretario comunale non costituisce un debito fuori bilancio. Data la tassatività dell'elencazione contemplata nell'articolo 194 del Dlgs 267/2000, essa rappresenta una passività pregressa che implica l'adozione della necessaria variazione per provvedere al pagamento, individuando la relativa copertura finanziaria.

É questo il contenuto saliente del parere (n. 81/2022) rilasciato da parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia, rispondendo allo specifico quesito sottoposto da un Comune che si era trovato nella difficoltà di fronteggiare l'esborso legato al riconoscimento degli arretrati al segretario per la maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il fulcro del parere è legato all'individuazione del discrimine tra la fattispecie dei debiti fuori bilancio e la (diversa) fattispecie delle passività pregresse o arretrate, a partire dal quadro normativo in essere.

L'articolo 194 del Dlgs 267/2000 ammette il riconoscimento del debito fuori bilancio nei soli casi di: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di previo impegno, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Tradizionalmente, sulla base di una consolidata giurisprudenza, quest'ultima elencazione, corrispondente ad una disciplina del tutto eccezionale, è considerata tassativa e, consequenzialmente, di stretta interpretazione, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva.

Diverse dai debiti fuori bilancio sono le passività pregresse o arretrate, riguardanti debiti per cui si è proceduto a regolare impegno ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in definitiva maggiore, per cui non si rende necessaria l'attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

I giudici considerano la spesa per arretrati al segretario come passività pregressa, potendosi così - in caso di incapienza del capitolo di spesa - effettuare le necessarie variazioni di bilancio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 175 del Dlgs 267/2000, senza ricorrere alla procedura aggravata del debito fuori bilancio.

Non è quindi necessario il parere dell'organo di revisione previsto dall'articolo 194 (ma solo sulla variazione di bilancio) e non si deve provvedere alla trasmissione della deliberazione alla procura regionale della Corte dei conti competente per territorio, sulla base di quanto previsto dalla legge 289/2002.

Rilevante è, in ultimo, sottolineare come la fattispecie della «passività pregressa» sia particolarmente attuale, considerando che la giurisprudenza ne ha più volte affermato la possibile applicazione avuto riguardo agli oneri inattesi legati a bollette ed utenze.

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