Indennità di fine mandato, assunzioni e anticipi di tesoreria: le massime della Corte dei conti in rassegna
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEGLI AMMINISTRATORI
In difetto di idoneo preventivo accantonamento deve negarsi l'imputazione al bilancio dell'esercizio corrente di una integrazione dello stanziamento al fine di garantire la copertura finanziaria dell'onere emerso a seguito di una richiesta intervenuta successivamente. Il mancato accantonamento può determinare, tuttavia, la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, (articolo 194, comma 1, lettera e), del Dlgs 267/2000), qualora l'ente si sia giovato delle prestazioni del Sindaco pro tempore, con utilità in favore dell'ente locale nell'espletamento di funzioni pubbliche, seppur in violazione delle procedure sancite nell'articolo 191, comma 1, del Dlgs 267/2000.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'ABRUZZO - PARERE N. 64/2021
CAPACITÀ ASSUNZIONALI
Ai fini del calcolo delle capacità assunzionali (sulla base della disciplina recata dal Dl 34/2019), anche alla luce di recenti pronunce di sezioni di controllo della Corte dei conti, non vanno conteggiate, in vista della determinazione del valore complessivo della spesa del personale, le spese finanziate integralmente da altri soggetti. In particolare non vanno conteggiate, le spese relative alle procedure di reclutamento ai sensi dell'articolo 50-bis del Dl 189/2016 (assunzioni per effetto degli enti sismici) nonché la corrispondente entrata purché vi sia assenza di ulteriori oneri, strutturali e a regime, a carico del bilancio dell'ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale. In ordine allo scomputo degli arretrati contrattuali va evidenziato che la nuova disciplina, dunque, non fa più riferimento a un "limite di spesa" e cioè al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, bensì individua una diversa modalità di governo della spesa corrente per il personale, e cioè una «facoltà assunzionale» dell'ente calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde).
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'ABRUZZO - PARERE N. 63/2021
RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
La mancata restituzione, al termine dell'esercizio, dell'anticipazione di tesoreria va particolarmente attenzionata, giacché costituisce il sintomo di una reale difficoltà dell'Ente di fare fronte alle attività ordinarie con risorse proprie. L'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, a cui l'ente ricorre per far fronte a momentanei problemi di liquidità: l'utilizzo di questo strumento finanziario ha carattere eccezionale e avviene nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra il flusso delle entrate e la decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento.
Di converso, il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria, anche nell'ipotesi in cui non superi il limite previsto dall'articolo 222 del Dlgs 267/2000, e cioè i tre dodicesimi delle entrate accertate con riferimento ai primi tre titoli, rischia di divenire un mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese, indice di latenti e reiterati squilibri nella gestione finanziaria, da non collegare pertanto al mero disallineamento temporale tra incassi e pagamenti. Il fenomeno potrebbe mascherare, altresì, forme di finanziamento a medio o lungo termine, con conseguente elusione dell'articolo 119 della Costituzione, che consente di ricorrere a indebitamento solo per finanziare le spese di investimento.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - DELIBERAZIONE N. 32/2021
Revisori, operazioni di estinzione anticipata di mutuo pregresso con nuova accensione
di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel