Amministratori

Indennità presidenti, sul bilancio della Provincia grava solo l'aumento

Si tratta della sola quota aggiuntiva rispetto a quella percepita come sindaco che resta a carico del Comune

di Patrizia Ruffini

L'indennità del presidente grava dal 1° gennaio 2020 sul bilancio della Provincia solo per la quota aggiuntiva rispetto a quella percepita come sindaco, che resta a carico del Comune. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 23 giugno, ha approvato le linee interpretative del ministero dell'Interno sulle indennità a favore dei presidenti di provincia approvate dalla manovra 2020, a riconoscimento degli impegni ulteriori che si assumono per curare gli interessi della comunità provinciale.

L'articolo 57-quater, quarto comma, del Dl 124/2019 ha introdotto di nuovo l'indennità di funzione del Presidente della provincia, a carico del bilancio di quest'ultima, modificando i commi 59 e 84, articolo 1, della legge 56/2014, che ne prevedevano la gratuità.

L'indennità di funzione prevista per il Presidente della provincia, attraverso la modifica del comma 59 dell'articolo 1 della legge 56/ 2014, ha natura di emolumento che integra quello percepito dal presidente come primo cittadino, per remunerare le funzioni svolte a capo della provincia. Sul bilancio di quest'ultimo ente gravano dunque solo gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all'indennità prevista per il sindaco, che resta a carico del Comune.

L'importo da assegnare è quello dell'indennità teorica spettante al sindaco del Comune capoluogo secondo i parametri della tabella A) del Dm 4 aprile 2000 n. 119/2000, relativo alle indennità per gli amministratori locali, ridotta del 10% (e non a quella effettivamente percepita).

L'assegno, che spetta dal 1° gennaio 2020, dovrà essere riconosciuto ai Presidenti di provincia e ai Vice Presidenti, in caso di svolgimento delle funzioni vicarie per vacanza dell'organo di vertice delle regioni a statuto ordinario. Non si estende invece automaticamente alle Province delle regioni a statuto speciale, che sono titolari di potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali», in base alla legge costituzionale 2/1993; deve essere dunque recepita nei rispettivi ordinamenti interni.

Infine, l'importo dell'indennità è dimezzato in caso di mancata richiesta di collocamento in aspettativa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©