Personale

Indennità professionali degli educatori, dal nuovo contratto nessun aggravio per il fondo risorse decentrate

Il miglioramento economico riconosciuto peserà interamente a carico del bilancio

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di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Nessun aggravio per il fondo risorse decentrate dall'incremento indennitario disposto dall'articolo 94 del contratto 16 novembre 2022 in favore del personale educativo, docente e insegnante. Questo l'importante chiarimento offerto dall'Aran con il recentissimo orientamento CFL 176.

Il nuovo contratto del Comparto delle Funzioni Locali prevede che l'indennità introdotta dall'articolo 37, comma 1, lettere c) e d) del contratto 6 luglio 1995, già incrementata aopera dell'articolo 6 del contratto 5 ottobre 2001 e dell'articolo 31, comma 7, del contratto 14 settembre 2000, subisca un ulteriore innalzamento di 200 euro annui lordi.

Il dubbio, sorgente dalla diversa allocazione del costo dell'indennità attualmente attribuita (a carico del bilancio la quota originaria, del fondo risorse decentrate i due incrementi), era in effetti sulla corretta collocazione del nuovo adeguamento.

L'Agenzia, sottolineando nel contempo che le somme in esame avranno decorrenza solo dalla data della riclassificazione del personale ovvero dal 1° aprile 2023, precisa che esse graveranno interamente a carico del bilancio, giacché «l contratto, nel prevedere l'incremento, non fa in alcun modo riferimento ad una copertura a carico del Fondo». Il miglioramento economico riconosciuto al personale educativo, docente e insegnante del comparto, perciò, non avrà ripercussioni negative sul salario accessorio della restante parte dei dipendenti.

Con il CFL 177, l'Aran stabilisce che l'indennità riconosciuta nella misura di 64,56 euro annui lordi a favore del personale inquadrato nelle attuali categorie A e B1, a norma dell'articolo 4, comma 3, del contratto 16 luglio 1996, dovrà ancora essere corrisposta, a valle del processo di riclassificazione del personale, nonostante non sia stata espressamente riconfermata in seno al nuovo contratto.

Anche in questo caso, un dubbio lecito: la norma originaria disponeva infatti che tale indennità fosse transitoria, tanto che i contratti successivi avevano sempre dovuto riconfermarla. Ultimo intervento quello del contratto 21 maggio 2018, che ne aveva previsto la persistenza all'articolo 70-septies.

Il silenzio del contratto del 16 novembre scorso, tecnicamente, sembrava sancire, forse proprio in ragione della prossima riclassificazione e della definitiva sparizione delle categorie, la fine di quell'attribuzione. L'orientamento dell'Aran statuisce invece l'opposto: quella disciplina contrattuale «non essendo stata disapplicata o sostituita dal nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022 è pienamente vigente. Pertanto, continuerà ad essere erogata anche dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, ossia anche dopo il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione». Il parere, infine, ricorda che anche questa indennità non è posta a carico del fondo per le risorse decentrate, ma dei bilanci degli enti.

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