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Indennizzate le assenze del 2021 dovute a quarantena da Covid

La malattia per quarantena trova la propria copertura finanziaria per il 2021 nel decreto legge fisco-lavoro

di Barbara Massara

La malattia per quarantena trova la propria copertura finanziaria per il 2021 nel decreto legge fisco-lavoro. L'articolo 8, riscrivendo parte dell'articolo 26, comma 5, del decreto legge 18/2021, stanzia i fondi per garantire questa prestazione fino al 31 dicembre.

Le risorse sono individuate dal riscritto comma 5, che estende la copertura in favore sia delle tutele del comma 1 dell'articolo 26 (malattia per quarantena dei dipendenti del settore privato) che per quelle del comma 2 (lavoratori fragili del settore pubblico e privato impossibilitati a svolgere l'attività in smart working). Questo spiega la ragione per la quale il comma 2 dell'articolo 8 del nuovo decreto legge prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 482, della legge 178/2020, norma che a sua volta fissava i fondi stanziati per l'anno 2021, sebbene limitatamente alle tutele dei lavoratori fragili.

Con lo stanziamento delle nuove risorse viene meno la forte preoccupazione che aveva investito i datori di lavoro dopo il messaggio Inps 2842/2021 del 6 agosto con cui, in assenza del rifinanziamento della malattia per quarantena per quest'anno, era stato paventato l'obbligo di restituire le indennità già conguagliate.

Il neo comma 7-bis dell'articolo 26 del Dl 18/2020, invece, interviene sul contenuto del vecchio comma 5, che contemplava altresì la possibilità per il datore di lavoro privato (escluso quello domestico) iscritto ad una gestione Inps che non prevede l'assicurazione malattia e che quindi sostiene direttamente l'onere della malattia dei suoi dipendenti, di chiedere all'istituto di previdenza la restituzione delle indennità pagate (in occasione della quarantena o dell'assenza dei lavoratori fragili), dietro presentazione di apposita richiesta.

Questa possibilità ora viene ridefinita e ampliata prevedendo, per ciascuna delle annualità tutelate (2020 e 2021), un rimborso forfettario una tantum per ciascun lavoratore di 600 euro, a fronte del fatto che il dipendente non possa essere impiegato con modalità di lavoro agile. Il rimborso è subordinato alla presentazione di un'apposita domanda telematica all'Inps corredata da una dichiarazione attestante i periodi per i quali sono applicabili le tutele dell'articolo 26.

L'effettiva operatività di questa rinnovata previsioni è rimessa a specifiche istruzioni che saranno fornite dall'Inps.

Anche per questa speciale tutela sono stati stanziati fondi (sebbene dalla lettera della norma solo per il 2021) che saranno utilizzati dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

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