Fisco e contabilità

Indennizzo del Comune al gestore della raccolta rifiuti con Iva in split payment

La risposta a interpello 402 chiarisce che il contributo erogato per l’emergenza Covid è direttamente connesso al prezzo dell’operazione

Il contributo riconosciuto dal Comune a titolo di indennizzo a copertura delle riduzioni di prezzo applicate per il servizio rifiuti deve essere fatturato dal beneficiario applicando l’Iva in regime di split payment. Con la risposta a interpello 402, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo riconosciuto dal Comune al gestore del servizio rifiuti a titolo di indennizzo stimato a copertura delle riduzioni applicate a seguito dell’emergenza Covid-19, essendo appunto destinato a coprire l’entità della riduzione, è da intendersi direttamente connesso al prezzo dell’operazione in quanto viene erogato direttamente al gestore tenuto a fornire la prestazione di servizi contrattualmente individuata che, nel caso prospettato dal contribuente, era la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

L'ufficio, richiamando le interpretazioni rese sia in ambito unionale dalla Corte di Giustizia UE, sia dalla giurisprudenza di legittimità che nelle proprie precedenti circolari, ha ribadito che un contributo assume rilevanza agli effetti dell’Iva se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare e permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In sostanza, il contributo assume natura onerosa, configurando un’operazione rilevante ai fini Iva, quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale in contributo ricevuto dal beneficiario rappresenta il compenso per il servizio effettuato.

Viceversa, l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva si ravvisa ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non risulta obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione. Tuttavia, il solo fatto che una sovvenzione possa avere influenza sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi forniti dal soggetto sovvenzionato, non è sufficiente a rendere la stessa sovvenzione imponibile ad Iva.

Con riferimento al caso prospettato dall'istante, l’Agenzia ha ritenuto sussistente il sinallagma fra il Comune erogante il contributo, in veste di committente, e il gestore, beneficiario del contributo, in veste di prestatore, in quanto, seppur il contributo è ispirato a finalità di carattere straordinario legate all’emergenza Covid-19 per compensare la riduzione delle tariffe concordate a favore di determinate utenze, denominate «sostegno comunale per la riduzione tariffaria Covid-19», risulta correlato alla specifica prestazione a cui è tenuto e obbligato contrattualmente lo stesso gestore nei confronti del Comune committente.Per questo motivo, tale contributo-sostengo deve essere fatturato dal gestore in regime di split payment.

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