Fisco e contabilità

Indisponibilità della pretesa tributaria e transazione fiscale nelle imposte locali

immagine non disponibile

di Stefano Baldoni (*) - rubrica a cura di Anutel

Uno dei principi cardine del nostro ordinamento è quello dell'indisponibilità della pretesa tributaria. Tuttavia tale principio è talvolta mitigato dal legislatore prevedendo istituti che, allo scopo di prevenire o porre fine al contenzioso, consentono di derogare allo stesso. Seppure però rispettando limiti ben precisi.

Indisponibilità dell'obbligazione tributaria
Il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria trae direttamente origine dall'articolo 23 della Costituzione, in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge.
È un corollario del principio di legalità, connesso alla natura vincolata dell'azione amministrativa tributaria. L'obbligazione tributaria è puntualmente disciplinata dalla legge, la quale ha natura vincolante sia per il soggetto passivo del tributo, sia per l'ente impositore che esercita i connessi poteri senza alcuna discrezionalità.
Ne deriva che l'ente impositore non può in alcun modo rinunciare ai tributi, disporre riduzioni, agevolazioni o stralci non previsti dalla legge. Il principio vale anche per i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che applicano tributi propri nel rispetto dei principi fondamentali della finanza pubblica derivanti anche dalle norme costituzionali.

Le deroghe
Il principio dell'indisponibilità della pretesa tributaria non è negato dalla presenza nel nostro ordinamento tributario di numerosi istituti deflattivi del contenzioso, che in qualche modo consentono all'ente impositore di «disporre» dell'obbligazione.
Sono eccezioni, tuttavia, ben definite dalla norma, da interpretarsi in modo rigoroso e ristrettivo, che trovano il loro fondamento in esigenze di certezza dei rapporti giuridici, di celerità della riscossione e del buon andamento della pubblica amministrazione.
Si pensi alla conciliazione giudiziale, all'accertamento con adesione e alla più recente mediazione tributaria. Istituti che consentono all'ente impositore di rimodulare la pretesa tributaria per addivenire ad accordi con il contribuente, allo scopo di evitare possibili contenziosi o di porre fine agli stessi. Seppure nel disciplinare tali istituti la legge abbia spesso stabilito dei limiti, come per esempio la necessità che vi sia materia concordabile, tipico dell'accertamento con adesione o quelli connessi ai principi dell'incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e dell'economicità dell'azione amministrativa, che caratterizzano la mediazione tributaria (articolo 17-bis del Dlgs 546/1992).
Al di fuori delle eccezioni fissate dalla legge, però, l'ente impositore non può arbitrariamente disporre dell'obbligazione tributaria. Resta ovviamente possibile intervenire nell'esercizio della potestà regolamentare, rispettando tuttavia i limiti imposti dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997 e dall'ordinamento giuridico nel suo complesso.

Transazione fiscale
Non rientra tra le eccezioni dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, almeno per i tributi locali, la cosiddetta transazione fiscale, disciplinata dall'artiolo 182-ter della legge fallimentare nell'ambito del concordato preventivo.
La transazione consente al contribuente di proporre il pagamento parziale o rateizzato dei tributi, solo però limitatamente a quelli amministrati dall'agenzia delle E0ntrate. Quindi, nel caso di concordato preventivo i tributi locali saranno soggetti alle stesse modalità di pagamento previste per i crediti appartenenti alla medesima categoria.

Sanzioni e interessi
Il principio trova applicazione anche per le sanzioni e gli interessi.
Solo nei casi rigorosamente previsti dalla legge l'ente impositore potrà rinunciare alle sanzioni o potrà non procedere alla loro applicazione (per esempio ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 6 del Dlgs 472/1997 o della legge 212/2000, anche se parte della giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che competa solo al giudice valutare l'eventuale disapplicazione delle sanzioni).
«Le sanzioni espressione del potere punitivo dell'amministrazione appartengono al novero delle potestà e dei diritti indisponibili in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte destinataria degli interventi sanzionatori» (Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, delibera n. 140/2018). Allo stesso modo avviene per gli interessi, somme previste automaticamente per legge al verificarsi dell'inadempimento del contribuente e non rinunciabili se non nei casi fissati dalla legge (si pensi all'articolo 10 della legge 212/2000 o all'articolo 74 della legge 342/2000).

(*) Vice presidente e docente Anutel

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©