Personale

Ineleggibile come revisore negli enti locali il dipendente della Provincia in aspettativa da direttore alla Asp

La carica di direttore dell'azienda pubblica di servizi alla persona è incompatibile con qualsiasi altro lavoro

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di Manuela Sodini

Il dipendente dell'amministrazione provinciale in aspettativa per incarico di direttore dell'azienda di servizi alla persona non è eleggibile alla carica di revisore di enti locali; questa la sintesi del parere reso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno.

Il parere origina dalla richiesta avanzata da un revisore, dirigente di un'amministrazione provinciale, in aspettativa in base all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 207/2001 a seguito della nomina a direttore dell'azienda di servizi alla persona (Asp), che ha chiesto di sapere se, in caso di estrazione per la nomina a revisore negli enti locali nella provincia in cui risulta dirigente in aspettativa, permane il vincolo di ineleggibilità di cui all'articolo 236 del Testo unico degli enti locali (Tuel, decreto 267/2000).

Nel parere viene preliminarmente precisato che in base all'articolo 236 l'incarico di revisore non può essere esercitato dai dipendenti delle regioni, delle province e delle città metropolitane negli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza; il collocamento in aspettativa senza assegni non incide sullo status di dipendente della provincia e, dunque, nella fattispecie permane il divieto di svolgere la funzione di revisore nell'ambito della provincia di riferimento.

Quanto all'attuale rapporto di lavoro costituito con l'azienda di servizi alla persona (Asp) viene rappresentato che non sembrerebbe comunque possibile svolgere l'incarico di revisore in nessun ente locale; infatti il comma 3 dell'articolo 9 del decreto 207/2001 stabilisce che la carica di direttore dell'azienda pubblica di servizi alla persona è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.

A rafforzamento della posizione espressa nel parere viene richiamata anche l'esclusività del rapporto con la pubblica amministrazione, in quanto la tipicità della nomina a direttore dell'azienda di servizi alla persona (Asp), regolata da un contratto di diritto privato, non sembrerebbe escludere i vincoli derivanti dal decreto legislativo 165/2001 recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

In proposito viene richiamata la sentenza della Cassazione n. 25369 del 2020 riferita agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, dove vengono espresse considerazioni generali che in base al parere potrebbero essere estese anche all'incarico in questione: «Ai sensi dell'articolo 384 codice di procedura civile si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto: ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconferibilità degli incarichi stessi) - con le relative sanzioni - dettata dall'articolo 53 del d.lgs. n.165 del 2001 (nonché, ratione temporis, dalla disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n.39 del 2013). Tale normativa ha carattere imperativo e inderogabile, essendo irrilevante il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN - peraltro, dalla legge qualificato "esclusivo" - sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché, agli indicati fini, quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di "agente dell'Amministrazione pubblica", da cui deriva il rispetto del primario dovere di esclusività del rapporto con la P.A.».

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