I temi di NT+L'ufficio del personale

Infortuni sul lavoro, decurtazione dello stipendio per malattia, concorsi e sostituzione della Rsu

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Sanzioni per omessa o tardata denuncia infortuni sul lavoroL'Inail ha emanato la circolare n. 24 del 9 settembre 2021, riguardante la «Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965. Ambito di applicazione. Chiarimenti».Il documento è consultabile a questo link.

Decurtazione dei trattamenti accessori in caso di malattia
«Salve le eccezioni indicate nell'articolo 71, comma 1, del Dl 112/2008, convertito nella legge 133/2008, in caso di assenza per malattia del titolare di posizione organizzativa, trovano applicazione le previsioni del citato articolo 71, che dispongono la decurtazione dei trattamenti accessori del personale per i primi 10 giorni di assenza.
Tra le voci del trattamento economico da decurtare in caso di malattia è ricompresa l'indennità di vigilanza del personale della polizia locale.
Ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Dl 112/2008, come modificato nel 2020, la trattenuta in argomento non si effettua per i periodi di assenza per malattia "relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (Lea)", a prescindere da specifiche previsioni contenute nella contrattazione collettiva.
L'articolo 11 del Ccrl del 15 ottobre 2018 indica la documentazione da produrre, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, affinché il datore di lavoro non proceda a effettuare la trattenuta per malattia».
È quanto ha affermato la struttura di supporto agli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia nell'interessante parere n. 19283 del 11 agosto 2021.

Tempi per la correzione delle prove di concorso
Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 1928/2021, ha ricordato che nei ricorsi aventi a oggetto gli esiti di procedure concorsuali, non può formare materia di censura l'asserita eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla commissione esaminatrice per correggere tutti gli elaborati, non essendo sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove d'esame dei candidati, mancando una predeterminazione di legge o dei regolamenti, sia pure di massima, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti.

L'"amicizia" sui social tra componenti e candidati non inficia la legittimità della commissione
Il Tar Campania ha evidenziato, nella sentenza n. 5477/2021, in relazione alla corretta composizione delle commissioni di concorso, che delle «… presunte "conoscenze dirette tra alcuni membri della Commissione e alcuni candidati risultati idonei", che avrebbero contratto "amicizia" sulla piattaforma Facebook …», non inficiano la legittima composizione del collegio, in quanto, da sole, «… non in grado di fondare la dedotta violazione dell'articolo 51 del codice di procedura civile» e, quindi, di inficiare in maniera irreversibile il giudizio reso dalla Commissione.

Sostituzione della Rsu dimissionaria
«L'articolo 7, comma 2, dell'accordo quadro del 7 agosto 1998, come rinovellato dall'articolo 3 del Ccnq del 9 febbraio 2015, prevede che, in caso di dimissioni di uno dei componenti della Rsu, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista.
Al riguardo, si evidenzia che il regolamento elettorale non richiede obbligatoriamente l'espressione di una preferenza ma tende a privilegiare il voto di lista. Pertanto, la circostanza che il primo dipendente utile tra i non eletti appartenente alla medesima lista del componente dimissionario non abbia riportato alcuna preferenza non rileva a questi fini».
È quanto indicato dall'Aran nell'orientamento applicativo CQRS170 consultabile al seguente link.