Amministratori

Infortunio in itinere, risarcimento agli eredi del sindaco deceduto in un incidente

Indennizzo solo se il primo cittadino ha optato per l'aspettativa non retribuita al precedente lavoro

di Pietro Alessio Palumbo

Se il Sindaco muore per incidente automobilistico durante attività connesse all'incarico ricoperto, a sua moglie e ai suoi figli spetta l'indennizzo per infortunio sul lavoro cosiddetto in itinere, esattamente come per qualsivoglia altro dipendente del Comune. Ma attenzione, le prestazioni assicurative conseguenti al decesso sono dovute solo se il primo cittadino, già dipendente di un altro ente, abbia espressamente optato per l'aspettativa non retribuita nei confronti del proprio datore di lavoro con conseguente presa in carico dei suddetti oneri da parte del Comune; ben potendo l'amministratore esercitare il mandato elettivo anche con gli ordinari permessi di lavoro, retribuiti o non retribuiti. Ebbene con l'ordinanza n. 22084/2020 la Corte di cassazione ha «bacchettato» l'Istituto nazionale per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il quale piuttosto che dimostrare il mancato esercizio della descritta opzione da parte dello sventurato Sindaco ha invece posto l'accento sul mancato versamento dei suddetti contributi da parte del Comune.

L'aspettativa non retribuita
I sindaci, i presidenti delle province, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. In questi casi l'amministrazione locale prende in carico il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti l'ente locale provvede al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili. I consiglieri comunali in aspettativa non retribuita assumono invece a proprio carico oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti.

Nessun automatismo, gli strumenti sono alternativi
La fruizione dell'aspettativa non retribuita da parte del lavoratore, eletto amministratore dell'ente locale, va quindi dimostrata in quanto deriva da una «opzione», non opera in via automatica. A ben vedere l'aspettativa è infatti soltanto uno dei possibili strumenti normativi disposti dal legislatore per consentire agli incaricati di funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato: è uno strumento alternativo ai permessi retribuiti e non retribuiti che il lavoratore potrebbe richiedere e che sono compatibili con l'esecuzione del contratto di lavoro. Può quindi affermarsi – evidenzia la Corte - che l'aspettativa senza retribuzione non rappresenta l'effetto irrinunciabile dell'espletamento di cariche pubbliche elettive bensì solo una «ulteriore» tutela democratica riconosciuta dal legislatore.

L'infortunio in itinere dell'amministratore
La qualifica non strettamente impiegatizia o operaria dei «dipendenti» o il fatto che gli stessi non abbiano un contatto diretto con apparecchi o impianti a rischio non esclude la sussistenza dell'obbligo assicurativo e la conseguente tutela in caso di infortunio e di malattia professionale. Stesso discorso vale per l'istituto del cosiddetto infortunio in itinere secondo il quale salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, e durante il percorso che collega due luoghi di lavoro. L'assicurazione dell'amministratore locale opera altresì nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purché necessitato, restando esclusi i soli infortuni cagionati da alcolici, psicofarmaci, stupefacenti.

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