I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Insegne d'esercizio: autorizzazione o Scia?

di Alessandro Merciari - Rubrica a cura di Anutel

Una delle primissime criticità che gli enti locali sono stati chiamati ad affrontare con l'introduzione del Canone Unico, è stata la regolarizzazione dal punto di vista amministrativo, di tutti quei mezzi pubblicitari che fino all'anno scorso erano pacificamente a ruolo per l'Imposta sulla Pubblicità, senza tuttavia disporre di una regolare autorizzazione rilasciata dall'ente territorialmente competente.

Situazione figlia di una gestione basata esclusivamente sul presupposto tributario, quando le richieste annuali di pagamento erano totalmente scollegate dal titolo amministrativo. Accadeva così che molte autorizzazioni di insegne pubblicitarie, quando scadevano nel loro periodo originario, non venivano rinnovate, rimanendo tuttavia regolarmente esposte supportate dal solo pagamento dell'imposta annuale.

La problematica oggi è ancora molto diffusa e non risparmia nessun Comune italiano, neppure i più attenti e virtuosi. Si può facilmente sostenere infatti che ben oltre il 50% degli impianti insistenti sul territorio nazionale, visibili dalla pubblica via, e quindi soggetti alla regolamentazione del Codice della Strada, sono totalmente sprovvisti del titolo o questo è scaduto senza che sia stato mai rinnovato.

A rendere ancora più critica la problematica si è aggiunta una disciplina piuttosto rigida che vede la durata massima di un'autorizzazione fissata in soli tre anni, così come espressamente stabilito dall'articolo 53 del Regolamento di attuazione del codice stradale. Questo comporta che, con periodicità troppo frequente, ogni mezzo pubblicitario debba essere continuamente rinnovato, mandando in sofferenza gli uffici degli enti locali e aumentando sensibilmente il numero di impianti che si trovano con i termini scaduti.

Da dove nasce l'esigenza del rilascio di una autorizzazione? Non potrebbe essere sostituita da una Scia, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, a cura del soggetto che vuole installare un mezzo pubblicitario?

La risposta non è semplice e non può essere generalizzata per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari.

La procedura dell'autorizzazione deriva dal disposto del Codice della Strada, che stabilisce, all'articolo 23, che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, comprese le insegne d'esercizio, lungo le strade o in vista di esse e' soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. È quindi onere del soggetto interessato al rilascio, presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente, allegando, oltre alla documentazione amministrativa, una serie di dichiarazioni circa le caratteristiche dell'impianto. Questo modello si fonda quindi su un intervento ex ante dell'amministrazione in forza del quale, a seguito del ricevimento dell'istanza del privato, viene istruito un procedimento volto alla verifica d'ufficio dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della richiesta, all'esito del quale l'autorizzazione richiesta viene rilasciata o viene negata.

Con questo iter non si può prescindere, pertanto, dalla necessità dell'intervento preventivo della pubblica amministrazione e dall'acquisizione del relativo atto di assenso.

Come mai allora molti Comuni stanno invece cambiando direzione? Perché prevedono, per alcune tipologie di mezzi pubblicitari, soprattutto per le insegne d'esercizio, la presentazione di una SCIA in luogo appunto dell'autorizzazione?

La motivazione può essere ricercata nel fatto che questo diverso iter presenta innegabili vantaggi, sia in termini di semplificazione burocratica, sia in termini di adempimenti a carico degli uffici comunali che, il luogo dell'istruttoria classica, si riservano solo la facoltà di verificare i requisiti necessari per l'esposizione, esprimendosi eventualmente con motivato divieto di prosecuzione, parziale o totale, e con contestuale richiesta di conformazione.

La Scia effettivamente rappresenta uno schema ispirato alla liberalizzazione delle attività economiche con il quale il legislatore ha scelto la strada del superamento del tradizionale modello che vedeva da una parte l'istanza del privato e dall'altra l'autorizzazione. Un nuovo approccio, applicabile evidentemente anche alla pubblicità, che consente al richiedente di esporre un insegna d'esercizio senza necessità di ricorrere al preventivo assenso da parte della Pubblica amministrazione.

La Scia per le Insegne di esercizio non è peraltro soggetta a rinnovo, avendo durata illimitata. Solo questo aspetto rappresenta un forte stimolo al cambiamento, snellendo molto le procedure e gli adempimenti degli uffici, che viceversa sarebbero costantemente ingolfati da centinaia di domande di rinnovo. Davvero troppo pochi tre anni pensando alle insegne d'esercizio, destinate invece a perdurare nel tempo, anche decenni, su edifici preposti ad attività commerciali, artigiane e industriali.

Possiamo quindi considerarla legittima come procedura? Trova fondamento nella normativa? E in particolare, la Scia rispetta le disposizioni contenute nel Codice della Strada? In altre parole, è davvero possibile adottarla?

Per rispondere dobbiamo analizzare la natura della Scia, in particolare la natura di questa "Scia Pubblicitaria" già adottata da diversi grandi comuni italiani. Possiamo certamente qualificarla come un atto, sia soggettivamente che oggettivamente di natura privata, che non può, in ogni caso, rappresentare un provvedimento amministrativo a forma tacita, non dando luogo ad un titolo costitutivo. Di fatto quindi rappresenta esclusivamente un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere una attività direttamente ammessa dalla legge, nel nostro caso l'esposizione di un insegna d'esercizio. In questo senso può essere considerato un atto privato di auto-responsabilità, nel quale il soggetto interessato si assume l'onere di dichiarare, attraverso lo strumento delle autocertificazioni, la sussistenza dei requisiti e presupposti necessari per l'esposizione.

Appare quindi ad una prima analisi davvero poco adatta alle prescrizioni contenute nella Legge speciale che regola tutto ciò che risulta visibile dalla strada, tuttavia, si ritiene che, il principio di auto-responsabilità su cui si basa la Scia, è temperato dalla persistenza del potere amministrativo di verifica dei presupposti richiesti dalla legge per l'esposizione pubblicitaria. Rimane, in sostanza, un'attività ancora sottoposta ad un regime amministrativo, pur se con la significativa differenza che detto regime non prevede più un assenso preventivo di stampo autorizzatorio, ma un controllo da esercitarsi con l'attivazione ufficiosa di un doveroso procedimento teso alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la diffusione pubblicitaria segnalata.

In definitiva, si può ritenere, con le dovute cautele del caso e con qualche riserva, che, limitatamente alle insegne d'esercizio, e non davvero per la restante impiantistica pubblicitaria, si possa ammettere l'uso della Scia come iter procedurale, sfruttandone così tutti i lati positivi. Ben venga quindi questa procedura se aiuterà a ridurre il problema della regolarità amministrativa di molte insegne.

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