Personale

Integrativi, l'Aran stoppa gli spostamenti automatici di risorse tra i fondi

Enti tenuti a rispettare il vincolo del tetto complessivo del salario accessorio del 2016

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di Arturo Bianco

Le amministrazioni locali e regionali sono tenute a rispettare il vincolo del tetto complessivo del salario accessorio del 2016 e possono effettuare delle modifiche tra i vari fondi per la contrattazione decentrata solamente nel rispetto delle regole dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed evitando comunque ogni automatismo, nonchè travasi diretti. Sono queste le indicazioni fornite dall'Aran sulla scorta delle previsioni dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e, da ultimo, da quello dei dirigenti. Il parere coglie i margini di flessibilità che sono a disposizione degli enti e dei contratti collettivi decentrati integrativi, ma evidenzia la necessità di evitare che si dia corso a letture che portino a spostamenti automatici e generalizzati di risorse tra i fondi dei dirigenti, delle posizioni organizzative, del personale e del lavoro straordinario.

L'Agenzia parte dalla constatazione che il fondo per la contrattazione dei dirigenti, a partire dal 2021, sulla scorta delle previsioni dettate dal contratto del 17 dicembre 2020, ha come prima e più importante, in termini di risorse, voce il consolidamento in unico importo delle somme certe e stabili destinate al salario accessorio della dirigenza nel 2020, compresa la Ria dei cessati fino al 31 dicembre. Se nello scorso anno sono state inserite e certificate dai revisori dei conti somme che comportano dei risparmi finanziari rispetto al tetto del salario accessorio le amministrazioni possono dare corso alle scelte che sembrano più opportune, ma devono comunque restare nel perimetro tracciato dalle norme contrattuali. Il parere ci dice espressamente che, nel fondo per la dirigenza, l'ente potrebbe utilizzare l'articolo 57, comma 2, lettera e), del contratto 17 dicembre 2020, cioè stanziare risorse che sono finalizzate, in modo molto ampio e senza particolari vincoli, ad "adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali", quindi aumentare in questo modo l'importo totale entro il tetto del 2016. Questo è lo strumento da utilizzare se si vogliono lasciare invariate le risorse destinate alla dirigenza, altrimenti il differenziale che si è così determinato può essere utilizzato per raggiungere il risultato per cui gli aumenti degli altri fondi per la contrattazione decentrata non determinino lo sfondamento del tetto per il salario accessorio dell'ente nel suo complesso. Questi aumenti sono però possibili solamente rispettando le norme contrattuali.

Si ricorda infine che, sulla base delle norme contrattuali, gli spostamenti diretti da un fondo all'altro sono delle eccezioni tassativamente indicate e queste disposizioni non possono essere ampliate né dagli enti né dalla contrattazione decentrata. Le norme contrattuali, ad esempio, non consentono spostamenti di somme dal fondo dei dirigenti al fondo per le posizioni organizzative. A fronte della diminuzione di somme nel fondo della dirigenza, si determina un risparmio rispetto al tetto del salario accessorio complessivo. Se vi sono le condizioni fissate dal contatto 21 maggio 2018 perché il fondo per la contrattazione decentrata del personale e/o delle posizioni organizzative possa essere incrementato, tale aumento è legittimo se non si viola il tetto del salario accessorio del 2016, quindi se esso è contenuto nella misura della diminuzione del fondo dei dirigenti.

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