Inversione procedimentale, il possesso dei requisiti va dichiarato alla presentazione della domanda di partecipazione
Una possibilità ammessa anche negli appalti ordinari fino al 30 giugno 2023
Anche nel caso di previsione, nella legge di gara, dell'inversione procedimentale (articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti), la dichiarazione sul possesso dei requisiti deve essere presentata con la domanda di partecipazione alla gara e non dopo la valutazione dell'offerta. In questo senso, la decisione del Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 8336/2022.
L'inversione procedimentale
La fattispecie è prevista nell'articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti e consente l'importante semplificazione – nel caso di procedure aperte – di "invertire" le fasi classiche della gara ovvero di valutare immediatamente l'offerta limitando, pertanto, la fase successiva della verifica formale sulle dichiarazioni sul solo aggiudicatario. La facoltà, recita la norma «può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara».
Le stazioni appaltanti che si avvalgono di questa possibilità (ammessa anche negli appalti ordinari fino al 30 giugno 2023) sono tenute a garantire che «la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice».
La sentenza
Secondo il ricorrente il primo giudice avrebbe sbagliato l'interpretazione della norma che consentirebbe la possibilità di produrre la dichiarazione sul possesso dei requisiti successivamente alla valutazione dell'offerta. In pratica, la norma, secondo il ricorrente, non richiede che all'atto della presentazione della domanda l'appaltatore dichiari il possesso dei requisiti di partecipazione come tradizionalmente impone il procedimento di aggiudicazione. Più nel dettaglio, si legge in sentenza che secondo l'appellante con «la c.d. inversione procedimentale (…) gli operatori economici» sono «tenuti a rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di partecipazione solo ad aggiudicazione avvenuta». Queste affermazioni non vengono condivise.
Per la sentenza la conclusione cui perviene l'appellante «è che la stazione appaltante non potesse disporre l'esclusione di quegli operatori economici incorsi in omissioni dichiarative per non aver reso alcuna dichiarazione al momento della presentazione dell'offerta». Tale tesi non può essere condivisa visto che la norma di carattere generale (che si ricava dall'articolo 85 del Codice dei contratti), che disciplina il contenuto del Dgue, precisa che «al momento della presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura di gara gli operatori economici dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla legge di gara (ovvero di non trovarsi in una delle situazioni previste come cause di esclusione dall'art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016)». Se così non fosse, conclude il giudice, e se si ritenesse «che l'amministrazione aggiudicatrice, giunta alla fase di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, sia tenuta a richiedere al concorrente la presentazione della dichiarazione sul possesso dei predetti requisiti» si avrebbe per effetto solo un allungamento dei tempi procedurali contraddittorio rispetto allo scopo della norma.