Fisco e contabilità

Investimenti, così la modifica delle fonti di finanziamento

Ecco come ci si deve comportare nel caso in cui, a rendiconto già approvato occorre dare una diversa copertura a un intervento

di Elena Masini e Cristina Muscillo

La possibilità concessa dai principi contabili (punti 5.4 e ss.gg., introdotti dal Dm 1° agosto 2019) di costituire il Fpv di spesa a fronte di investimenti per i quali l'ente, possedendo l'intera provvista finanziaria, avvii la progettazione di livello successivo al minimo, può condurre alla necessità di modificare, in corso d'opera, la fonte di finanziamento. Ciò accade, ad esempio, qualora vengano acquisiti contributi finalizzati alla specifica opera, inizialmente finanziata con avanzo di amministrazione, mutuo, ecc. È quanto può accadere, ad esempio, a tutti gli interventi rientranti nella graduatoria approvata con il Dm 23 febbraio 2021 ai sensi della legge 145/2018, per i quali il Ministero, in data 6 settembre 2021, ha comunicato l'imminente assegnazione. Tali somme arriveranno nel 2022 a distanza di più di un anno dalla richiesta presentata a settembre 2020, per cui ben può accadere che, nel frattempo, la stessa opera sia stata avviata con altre risorse.

Se la modifica delle fonti di finanziamento di un investimento non presenta particolari problemi in corso di esercizio, più complessa invece è la gestione contabile laddove essa intervenga ad esercizio chiuso e rendicontato, specie quando si è in presenza di un Fpv regolarmente costituito a seguito di entrate esigibili anticipatamente rispetto alla spesa. Come noto il Fpv rappresenta una scorta di risorse traghettate da un esercizio all'altro ed è finalizzato a dare copertura ad impegni ad esigibilità differita rispetto all'entrata che li finanzia. Fondo di cassa, residui e fondo pluriennale vincolato di spesa costituiscono quegli elementi di continuità tra un esercizio e l'altro, idonei a garantire l'attendibilità dei bilanci nella loro evoluzione temporale. Per questo motivo le risultanze accertate al 31 dicembre con l'approvazione del rendiconto devono sempre coincidere con quanto iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo.

Come ci si deve comportare quindi nel caso in cui, a rendiconto già approvato, agli impegni assunti sul bilancio in corso di gestione e finanziati dal Fpv di entrata occorre dare una diversa copertura finanziaria mediante contributi o altre entrate da accertare in competenza?

A tale proposito il punto 5.4.13 del principio contabile nulla dispone, limitandosi unicamente a prevedere che, nel caso in cui si registri una economia su un impegno finanziato dal Fpv di entrata, occorre dichiarare l'indisponibilità della corrispondente quota del fondo, le cui risorse a rendiconto confluiranno nell'avanzo. Arconet, con la Faq n. 13/2016, si era già espressa nel senso della impossibilità di modificare il Fpv di entrata dopo l'approvazione del rendiconto dell'es. precedente. Allo stesso modo non soccorre il punto 5.4.7 del medesimo principio, che riguarda il venir meno di una entrata che ha alimentato il Fpv, prima della chiusura del rendiconto.

Nel silenzio delle norme, la soluzione contabile da adottare è la seguente:

a)eventuale cancellazione o variazione del residuo attivo relativo all'entrata che aveva costituito il Fpv (è il caso, ad esempio, di un'opera finanziata con mutuo non erogato per il quale, a seguito di acquisizione di nuove risorse, viene richiesta la riduzione). La riduzione del residuo attivo implica la dichiarazione di indisponibilità del Fpv di entrata che lo aveva alimentato;

b)riduzione degli impegni di competenza finanziati dal Fpv di entrata. In questo modo nel prospetto di composizione del Fpv per missioni e programmi saranno correttamente valorizzate tali economie in colonna y);

c)variazione di bilancio con aumento delle previsioni di entrata, relative alla nuova fonte di finanziamento acquisita e corrispondente aumento delle previsioni di spesa sul tit. 2. La necessità di incrementare anche la spesa deriva, oltre che dall'esigenza di garantire il pareggio della variazione, anche dal divieto di riutilizzare la disponibilità sul capitolo generata dalla riduzione dell'impegno finanziato dal Fpv di cui al punto b), come prescritto dal punto 5.4.13 del p.c. 4/2;

d)accertamento in competenza della nuova entrata acquisita, da imputare secondo esigibilità;

e)assunzione di nuovi impegni di spesa al tit. 2, finanziati con le risorse di cui al punto precedente, da imputarsi sempre secondo esigibilità.

In sede di rendiconto l'eventuale riduzione del Rraa comporterà un disavanzo sulla gestione dei residui, che sarà compensato dall'avanzo in gestione di competenza per cui le due poste si neutralizzeranno senza influenzare il risultato di amministrazione. Qualora invece l'ente avesse utilizzato l'avanzo di amministrazione, a rendiconto le risorse torneranno libere con conseguente incremento dell'avanzo. Questo perché i principi vietano di riutilizzare le economie su Fpv, salvo il caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l'ente. Ma non dovrebbe essere questo il caso. A beneficiare di tale operazione saranno senza dubbio gli equilibri di bilancio, dato che a fronte di una doppia entrata (Fpv+entrate di competenza) la spesa sarà registrata una sola volta.

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