I temi di NT+L'ufficio del personale

Irreperibilità in malattia, ferie residue, limite di spesa per il personale e diritti di segreteria

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Malattia e assenza alla visita di controllo
È legittima la trattenuta operata dal datore di lavoro pubblico sulla retribuzione spettante al lavoratore in malattia per i giorni in cui questi, durane le fasce orarie di reperibilità, si recava a effettuare esami diagnostici che, ancorché prescritti e prenotati, non erano urgenti e indifferibili e, pertanto, risultava irreperibile alla visita fiscale. Non si tratta dell'applicazione di una sanzione disciplinare bensì di un obbligo a carico dell'amministrazione di ottenere il recupero delle somme non dovute al lavoratore per aver contravvenuto a specifici obblighi normativamente prescritti. Infatti, il lavoratore che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. È quanto ha affermato la Corte di cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 33180/2021.

Monetizzazione delle ferie e collocamento a riposo
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 7640/2021 (che ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia) ha affermato che il dipendente che non ha fruito di ferie residue alla data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ha diritto alla monetizzazione quando, in tempo utile rispetto alla cessazione dal servizio, abbia presentato istanze per la fruizione, ma respinte dall'amministrazione per esigenze di servizio.

Fatto salvo il principio di divieto di monetizzazione previsto dall'articolo 5, comma 8, del Dl 95/2012 (convertito in legge 135/2012) e le note casistiche eccezionali di derogabilità per non imputabilità alla volontà del lavoratore, il datore di lavoro pubblico che non abbia concesso il godimento delle ferie a causa del periodo lungo e continuativo richiesto e/o per l'assunzione di un incarico particolare in ragione di servizio, non può imputare al dipendente le conseguenze del rigetto, così come non può pretendere che il residuo ferie dovesse essere distribuito su un arco temporale più ampio, in ragione della durata del rapporto di lavoro.

Personale a tempo determinato a supporto dei gruppi consiliari
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 215/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 5, della legge regionale Abruzzo n. 40/2010 nella parte in cui ha disposto che le spese per il personale a tempo determinato a supporto dei gruppi consiliari regionali non soggiacciono ai limiti imposti dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, convertito in legge 122/2010.

Diritti di segreteria ai Vice Segretari
La Corte di cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 34080/2021 è intervenuta in materia di diritti di rogito da corrispondere ai vicesegretari. Innanzitutto viene ricordato che secondo il principio affermato con la precedente sentenza n. 21166/2019, nella vigenza dell'articolo 29 del Ccnl 23 dicembre 1999 del comparto Regioni-Autonomie locali, area della dirigenza 1998-2001, non era consentito riconoscere una remunerazione al vice segretario per l'attività di rogito, svolta in sostituzione del segretario, in quanto la citata disposizione contrattuale non conteneva alcuna previsione utile all'attribuzione di detto specifico compenso. Successivamente il riconoscimento dei diritti di segreteria è stato inserito nel Ccnl sottoscritto il 22 febbraio 2006 e il diritto ai compensi matura dal giorno successivo alla stipula (23 febbraio 2006), a prescindere dal fatto che detto contratto riguardasse il periodo economico 2002-2003; stante la portata innovativa, il compenso può solo essere agganciato ai diritti effettivamente riscossi (dagli utenti) successivamente alla sua sottoscrizione. Non scalfisce in alcun modo la suddetta ricostruzione il fatto che il ruolo di vice segretario sia stato ricoperto con rapporto a tempo determinato (articolo 110 del Tuel), in quanto il contratto instaurato non è al di fuori della contrattazione collettiva ed al sistema di cui al Dlgs 165/2001, così come espressamente previsto al comma 3 che rinvia, espressamente, ai trattamenti economici della contrattazione, sicché ogni trattamento riconosciuto e da essa non previsto sarebbe invalido o non dovuto.