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Iscrizioni, requisiti, fasce professionali: cambiano le regole per gli Organismi di valutazione

Con il Dm 6 agosto 2020 semplificazioni per i dirigenti di ruolo, innalzamento del limite ed eliminazione dell'esclusività degli incarichi

di Maria, Teresa Nardo

Cambiano le regole per gli organismi indipendenti di valutazione (Oiv): semplificazioni per i dirigenti di ruolo, innalzamento del limite ed eliminazione dell'esclusività degli incarichi
Il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, che ha istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 105/2016, è stato sostituito dal Dm 6 agosto 2020.

Le nuove regole di funzionamento degli Oiv, istituiti ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150/2009, sono immediatamente applicabili ad esclusione dei contenuti dell'art. 5, in materia di fasce professionali, che rimangono in vigore fino al 30 novembre 2020.


Le princiPali novità riguardano:
- i requisiti di integrità dei componenti (art. 2, c. 1, lettera c) che si ampliano prevedendo aspetti del codice antimafia e l'assenza di delitti contro la Pa, l'economia pubblica ovvero "delitti in materia tributaria", la fede pubblica, il Patrimonio, l'ambiente e l'ordine pubblico;
- le procedure di iscrizione, rinnovo, cancellazione e gli obblighi di comunicazione all'elenco (artt. 3 e 4). È ora specificato che la domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco deve essere presentata nei trenta giorni precedenti la scadenza del triennio con le modalità indicate sul portale "performance" della funzione pubblica. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione il soggetto non può presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del triennio di iscrizione. La cancellazione dovuta a seguito di controlli ovvero a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, accertata l'assenza dei requisiti, è ora comunicata, oltre che al diretto interessato, contestualmente alle amministrazioni coinvolte per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Tra i motivi che comportano l'immediata cancellazione dall'Elenco vi è l'accertamento della mancata segnalazione delle eventuali modifiche del proprio stato giuridico e delle condizioni soggettive che riguardano i requisiti di iscrizione, nonché gli incarichi ricoperti;
- le fasce professionali (art. 5), si amplia e si rende più agevole la possibilità di iscrizione alle diverse fasce da Parte dei dirigenti pubblici. Alla prima fascia, infatti, si può accedere in presenza di una esperienza professionale di almeno 5 anni negli ambiti indicati nell'articolo 2, c. 1, lett. b), n. 2, ma con il nuovo DM si aggiunge "ovvero con una esperienza dirigenziale di livello non generale di almeno cinque anni" nelle Pa. Per la seconda fascia si conferma l'esperienza professionale di almeno otto anni di cui almeno 3 in qualità di Oiv o componente di nuclei di valutazione con funzioni analoghe, a questa si aggiunge, anche in questo caso in alternativa, l'esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni. Per la terza fascia si conferma l'esperienza di almeno 12 anni di cui 3 come Oiv o nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno 250 dipendenti e si prevede in alternativa "l'esperienza dirigenziale di livello generale di almeno otto anni nelle amministrazioni pubbliche";
-la formazione continua (art. 6). Si conferma il requisito dei 40 crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione ad eccezione dei dirigenti di ruolo in servizio delle Pa. Si prevede la stipula di accordi anche con Ordini professionali e Albi oltre che con le Università, per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari. L'erogazione dei crediti formativi può avvenire, entro certi limiti, attraverso piattaforme digitali di knowledge sharing;
-l'esclusività degli incarichi (art. 8), ciascun soggetto iscritto nell'Elenco può apPartenere a più Oiv per un massimo di quattro rispetto ai 3 incarichi precedenti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite sale a due rispetto ad 1 delle precedenti disposizioni. È eliminato il c. 3 del precedente Dm in cui si prevedeva "per i componenti degli Oiv di amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite di cui al comma 1 è Pari ad uno". Si estende anche agli iscritti della fascia 1 la possibilità di svolgere l'incarico di Presidente o di titolare di Oiv monocratico (art. 7). L'incarico di Presidente o di Oiv monocratico può essere ora affidato: a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti (anziché più di 250 come nel Dm precedente); b) a soggetti iscritti nelle fasce 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille; c) agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.
La durata dell'organo (art. 7) è confermata ai sensi dell'art. 14bis del decreto 150/2009 così come è confermato nella scelta dei componenti l'equilibrio di genere.

Tabella Fasce (in neretto le novità)
a) Fascia 1b)Esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, ovvero esperienza dirigenziale di livello non generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche.
c)Fascia 2d)esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche.
e)Fascia 3f)Esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche con almeno duecentocinquanta dipendenti, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno otto anni nelle amministrazioni pubbliche.

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