Iva split, l'Agenzia conferma la compensazione per i versamenti in eccesso
Ok delle Entrate allo scomputo delle somme versate attraverso un doppio invio dell'F24
Con la risposta ad interpello n. 378/2020 l'Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi delle modalità di gestione di eventuali errori nel versamento dell'iva split istituzionale. Questo intervento di prassi segue la risposta n. 243/2019 all'interpello posto da un ente pubblico soggetto a split payment, dove l'Agenzia aveva chiarito che, in caso di imposta versata in eccesso in anni precedenti che non poteva essere oggetto di nota di accredito a causa del decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'istante poteva recuperare gli importi pagati in eccesso all'Erario, scomputandoli dai futuri versamenti da effettuare, relativamente alla propria sfera istituzionale, in regime di split payment, evidenziando nei propri documenti contabili l'avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni connesse.
La risposta all'interpello n. 378/2020, in linea con la risposta 243/2019, interviene in relazione a un eccesso di versamento che avviene invece nel corso dell'anno, nel caso specifico una duplicazione di versamento causata da un modello F24 inoltrato due volte. Il contribuente dichiara di aver versato due volte "con il codice 602E" l'Iva dovuta per le fatture ricevute in ambito istituzionale. Bisogna innanzitutto rilevare come il codice 602E non è destinato al versamento dell'Iva derivante da scissione di pagamenti per le fatture ricevute in ambito istituzionale, ma per l'Iva periodica conteggiata in ambito commerciale (che dal 2015 contiene anche Iva split) riportata nelle ordinarie liquidazioni Iva dell'ente. Il codice 602E infatti è stato introdotto con risoluzione 101 del 7 ottobre 2010 che istituiva alcuni codici tributo per il versamento tramite il modello "F24 enti pubblici" di alcuni tributi, tra cui il versamento Iva mensile derivante dalle attività commerciali svolte dagli enti, e non poteva essere riferito a Iva split in quanto lo split payment è stato introdotto nell'anno 2015.
Il codice corretto per il versamento dell'Iva split in ambito istituzionale è stato istituito con risoluzione 15 del 12 febbraio 2015, "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972. La differenza non è di poco conto tenuto presente che eventuali eccessi di versamento in ambito commerciale non potrebbero avere un trattamento analogo alle conclusioni giunte nella risposta 378/2020. Infatti l'art. 30 del dpr 633/1972 stabilisce che «se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile (...), aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili (...), il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo» precludendo quindi ogni scomputo che possa avvenire nel corso dell'anno d'imposta con riduzione dei versamenti successivi.
Nella prassi operativa la soluzione adottata consiste nel chiedere all'agenzia delle Entrate, tramite istanza oppure online utilizzando il servizio di modifica dei modelli F24 Civis, la modifica del modello F24 che riporta un versamento in eccesso, imputando la differenza a un mese o trimestre successivo. Volendo invece considerare che l'indicazione del codice 602E sia un refuso e che invece l'interpellante volesse scrivere 620E, la risposta dell'Agenzia avalla la prassi degli enti che fino ad oggi, anche sulla base della risposta 243/2019, hanno provveduto a scomputare internamente l'Iva split istituzionale versata in eccesso nel corso dell'anno. Infatti l'Agenzia ribadisce che è possibile recuperare l'Iva versata in eccesso all'Erario scomputando l'importo dai versamenti dell'imposta che, nell'ambito della propria sfera istituzionale, l'istante dovrà effettuare in regime di split payment successivamente, avendo cura di evidenziare nei propri documenti contabili l'avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell'indebito e del relativo importo.
Nessuna formalità è quindi richiesta nel documentare le operazioni di scomputo sopraindicate, coerentemente con l'impianto normativo in tema di iva split istituzionale, che non prevede la tenuta di alcun registro, ma che, all'art. 6 c. 2 del Dm 23 gennaio 2015 prevede che, in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'Iva dovuta e quello dell'Iva versata per ciascun mese di riferimento.