L’affidamento di incarico di studio del territorio non è tra i servizi di ingegneria e architettura
È pertanto illegittimo il ricorso alla procedura dell’appalto di servizi perché rientra nella disciplina dell’articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001
L’affidamento di incarico di studio del territorio finalizzato alla sua promozione non è ricompreso fra i servizi di ingegneria e architettura soggetti al Codice dei contratti pubblici, Dlgs 36/2023, ma afferisce all’articolo 7, commi 6 e seguenti del Dlgs 165/2001 che regolamenta il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, configurando un’ipotesi di danno erariale, da sottoporre alla valutazione della Procura contabile territoriale. Così la Sezione regionale della...