Fisco e contabilità

L'agente per la riscossione risponde della prescrizione degli avvisi di accertamento

L'uomo ha omesso di effettuare le notifiche degli atti tributari nel termine quinquennale di prescrizione

di Ulderico Izzo

Non è esente da responsabilità il concessionario per la riscossione che omette di effettuare le notifiche degli atti tributari nel termine quinquennale di prescrizione, violando palesemente gli obblighi di legge e di contratto. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, con la sentenza n. 10/2023, ha ritenuto la condotta grave e negligente.

Il fatto
Il procuratore regionale della Sicilia ha convenuto in giudizio, una società incaricata da un comune alla riscossione delle entrate comunali, a titolo di danno erariale, per non avere notificato alcun atto relativo alla Tarsu per l'anno 2013, determinando così un danno da mancata entrata. La domanda della Procura è stata accolta in toto in primo grado e la sezione regionale d'appello ne ha confermato integralmente il contenuto con la decisione qui in rassegna.

La decisione
Il collegio giudicante ha evidenziato che il soggetto abilitato alla riscossione delle entrate comunali ha fatto maturare il termine prescrizionale per la notifica degli avvisi di accertamento, così come previsto dalla legge 269/2006 (articolo 1, comma 161 «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono … all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati»), ponendo l'accento sulla presunta, e non provata, irregolarità dei dati e flussi informativi forniti dall'amministrazione comunale.
Il giudice di appello ha ritenuto che il concessionario ha avuto a disposizione tutto il tempo per generare sia le liste degli accertamenti da verificare, sia gli avvisi di accertamento ovvero il tempo utile per stampare, imbustare e notificare.
Il danno poteva essere evitato poiché per evitare la decadenza prevista dal citato articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, sarebbe stato sufficiente consegnare gli atti di riscossione della Tarsu 2013 all'ufficio postale entro il 31/12/2018, senza necessità che entro lo stesso termine fossero recapitati ai destinatari, cosa che non è avvenuta.

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