Personale

L'annullamento del licenziamento impone la restituzione di tutti gli stipendi non percepiti

Il dipendente era stato riammesso in servizio dopo l'annullamento del provvedimento di destituzione

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di Amedeo Di Filippo

In caso di annullamento di provvedimenti cautelari o disciplinari che hanno comportato effetti negativi sul rapporto di servizio del dipendente pubblico, l'amministrazione deve riconoscere al dipendente la retribuzione per i periodi di lavoro non prestato a causa dell'illegittima sospensione o interruzione del rapporto di servizio. Lo afferma il Cga con la sentenza n. 367/2023.

Il caso
Un agente di Ps è stato oggetto di provvedimenti disciplinari e poi destituito dall'impiego ma il Tar ha accolto i suoi ricorsi; la sentenza è stata appellata dal ministero dell'Interno e il Cga ha respinto integralmente l'appello. L'amministrazione ha rinnovato gli atti dei procedimenti disciplinari giungendo all'irrogazione di più tenui sanzioni, a cui l'agente ha opposto un nuovo appello. Il Cga ha in primo luogo affermato che il giudicato permetteva all'amministrazione di procedere alla riedizione del potere disciplinare in quanto aveva rivalutato i fatti oggetto di contestazione sulla base di un adeguato accertamento degli stessi e senza incorrere nel già rilevato vizio di sproporzione delle sanzioni irrogate, in linea con quanto dispone l'articolo 13 del Dpr 737/1981. Non così per altre censure, avendo il giudice amministrativo escluso in radice la loro rilevanza disciplinare e la conseguenziale responsabilità dell'incolpato.

Gli arretrati
Con riferimento al mancato accoglimento della domanda di pagamento del trattamento economico non percepito fino alla data di riammissione in servizio per effetto dei provvedimenti cautelari e disciplinari annullati e delle domande di risarcimento dei danni – dichiarate improcedibili dal Tar – i giudici siciliani sostengono che in caso di annullamento giurisdizionale di provvedimenti che hanno comportato effetti negativi sul rapporto di servizio del pubblico dipendente, sia in termini giuridici che economici, l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta alla restitutio in integrum, per cui il dipendente ha diritto a vedersi attribuire la retribuzione per i periodi di lavoro non prestato a causa dell'illegittima sospensione o interruzione del rapporto di servizio. Così è nel caso di specie, in cui l'agente era stato riammesso in servizio dopo l'annullamento del provvedimento di destituzione, al quale deve pertanto essere riconosciute tutte le retribuzioni spettanti detraendo quanto già percepito a titolo di assegno alimentare, incrementate annualmente della maggior somma tra l'importo della loro rivalutazione secondo l'indice Istat e l'importo degli interessi calcolati al tasso legale, dalle singole scadenze dei ratei retributivi non corrisposti alla data di pubblicazione della sentenza e per il periodo successivo degli interessi al tasso legale sul coacervo da tale ultima data al saldo.

Il risarcimento danni
Il Cga condivide la prima sentenza in ordine alla esclusione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, posto che non ha rinvenuto un intento persecutorio ai danni dell'appellante né risulta provato il danno. Nemmeno accoglie la domanda di risarcimento da perdita di chance, in ordine alla mancata dimostrazione della probabilità di una progressione di carriera e di conferimento di consulenze da parte dell'autorità giudiziaria. Ritiene invece fondata la domanda di risarcimento del danno morale ed esistenziale in virtù del patimento intenso e prolungato inflittoi dall'amministrazione con gli illegittimi provvedimenti cautelari e disciplinari annullati in sede giurisdizionale, i quali lo hanno esposto al "ludibrio pubblico" e hanno causato la perdita di stima e considerazione di quanti lo avevano conosciuto e apprezzato per le sue qualità morali e professionali.
Per provare questo tipo di risarcimento è infatti sempre ammessa la prova per presunzioni semplici, qualora il danneggiato alleghi elementi di fatto dai quali è possibile ritenere l'esistenza e l'entità del pregiudizio lamentato, che il Cga liquida in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, in 10mila euro.

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