Personale

L'Aran spiega le regole per il funzionamento della Rsu e del distacco sindacale

Nuova tornata di orientamenti applicativi nella banca dati dell'Agenzia

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di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

È ritornata a ripopolarsi in questi giorni la banca dati degli orientamenti applicativi dell'Aran.

Questa volta a finire sotto la lente di ingrandimento dei tecnici dei Via del Corso sono le regole che reggono l'impianto del funzionamento della Rsu e del distacco sindacale.

Con parere CQRS 172 viene precisato che l'assenza dal servizio per più di sei mesi di un componente della Rsu non comporta di per sé la decadenza dello stesso in quanto la disciplina contrattuale (articolo 9 dell'accordo quadro del 12 aprile 2022) prevede che la decadenza operi solo nell'ipotesi in cui i componenti presenti siano scesi al di sotto del 50% del numero dei suoi componenti. Pertanto, a titolo esemplificativo, se una Rsu è composta da tre componenti e uno di questi è assente da oltre sei mesi, il componente assente non decade se nella Rsu sono ancora operativi due componenti, ovvero più del 50% di tre. Viceversa, si configura un caso di decadenza qualora l'assenza prolungata (oltre 6 mesi) di un componente non permette alla Rsu di poter prendere decisioni poiché sono rimasti in servizio meno del 50% dei componenti.

È la Rsu, che informata dall'assenza prolungata del suo componente, comunica all'amministrazione e ai lavoratori il nominativo del componente subentrante o dichiararne la decadenza dell'intera Rsu.

Solo a fronte di un'inerzia della Rsu (superiore a quarantacinque giorni) l'amministrazione è tenuta a intervenire: in caso di decadenza automatica del singolo componente invita i componenti della Rsu rimasti in carica a provvedere alla sostituzione; in caso di decadenza automatica dell'intera Rsu invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.

Nel caso sia necessario, nel corso del triennio di vigenza delle Rsu, svolgere delle elezioni suppletive in un singolo posto di lavoro (ad esempio perché l'intera Rsu è decaduta) è possibile effettuare le elezioni anche se sia stata presentata un'unica lista purché la stessa abbia almeno un numero di candidati pari al numero minimo dei componenti necessari per la costituzione della Rsu nella sede interessata. Questa la precisazione contenuta nel parere CQRS 175.

In merito all'istituto del distacco sindacale, l'Agenzia (CQRS 171) chiarisce che al personale in distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta è possibile, in via eccezionale, concedere la fruizione di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell'arco dello stesso mese.

Tuttavia non sussiste alcun obbligo del datore di lavoro pubblico concedere i permessi s recupero in questione per i quali vale la regola generale prevista nei contratti nazionali di comparto per la fruizione dei permessi brevi.

Qual è la misura della retribuzione di posizione da attribuire ad un incaricato di EQ nel caso in cui, già in distacco sindacale al 50%, venga collocato per la restante percentuale in aspettativa sindacale non retribuita? La soluzione del rebus è contenuta nel parere CQRS 177a.

Per i tecnici di Via del Corso, se un dipendente incaricato di EQ è collocato in distacco sindacale al 50% conserva la retribuzione di posizione per intero atteso che, in virtù della norma contrattuale (articolo 47 del contratto del 14 settembre 2000, come integrato dall'articolo 39 del contratto del 22 gennaio 2004), ne percepisce una metà per la circostanza di essere in distacco part time e l'altra metà per il fatto di rendere la residuale prestazione lavorativa.

Diverso è il caso dell'aspettativa sindacale non retribuita per la quale si opera una decurtazione della retribuzione in relazione alla percentuale di aspettativa richiesta.

Da ciò ne consegue che nella casistica prospettata (18 ore in distacco sindacale e 18 ore in aspettativa sindacale non retribuita), seppur a fronte di un'assenza totale dal servizio del dipendente, la retribuzione di posizione sarà comunque dovuta nella misura ridotta del 50%.

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