Fisco e contabilità

L’armonizzazione cambia ancora: patrimonio netto in cinque voci

Il fondo di dotazione potrà assumere solo valore positivo o pari a zero

di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Al via il nuovo patrimonio netto degli enti locali. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 221/2021 del 13esimo correttivo dell’armonizzazione entra in vigore la riforma dello stato patrimoniale (Dm 1° settembre 2021). Le conseguenze saranno effettive dal rendiconto 2021.

Tra le novità più significative la struttura più articolata delle voci e le modalità di utilizzo delle poste. Potrà poi variare l’effettiva consistenza, in funzione della ricostruzione dell’importo aggiornato della riserva permessi da costruire. Dal rendiconto 2021, il patrimonio netto sarà articolato nelle cinque sezioni: fondo di dotazione; riserve; risultato economico dell’esercizio; risultati economici di esercizi precedenti; riserve negative per beni indisponibili.

Il fondo di dotazione rappresenterà la parte indisponibile del patrimonio netto e non potrà assumere valore negativo, come accaduto fino al rendiconto 2020. In caso di necessità l’ente potrà incrementarne il valore, con delibera. Il Consiglio potrà destinare il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle altre riserve disponibili, dopo avere coperto le riserve negative per beni indisponibili, poi alla voce risultati economici di esercizi precedenti, se negativa. Viene meno la possibilità per i consiglieri di decidere l’incremento delle poste del patrimonio netto con la stessa delibera di approvazione del rendiconto.

Il principio aggiornato distingue poi le riserve in disponibili e indisponibili. Fra le prime, le «riserve di capitale» si formano per operazioni di rivalutazione dei beni. mentre le «riserve da permessi di costruire» (nei Comuni) devono corrispondere alle entrate da permessi di costruire al netto dei finanziamenti di spese correnti e delle destinazioni alle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile. È possibile istituire la voce «altre riserve disponibili» se previsto dallo statuto o da decisioni di organi dell’ente. Le riserve indisponibili sono la parte del patrimonio a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell’attivo. Solo le riserve disponibili potranno essere utilizzate per coprire perdite di esercizio e delle «riserve negative per beni indisponibili». Novità assoluta è rappresentata dalla voce «riserve negative per beni indisponibili», che potrà assumere solo valore negativo. La voce sarà utilizzata per la costituzione e l’incremento della riserva per beni indisponibili, quando non risultano capienti la posta «risultati economici di esercizi precedenti» e le riserve disponibili. Tale posta non potrà assumere un valore superiore alle riserve indisponibili. Di fatto sarà la voce destinata ad assorbire la funzione assolta, fino al rendiconto 2020, dal fondo di dotazione di “cuscinetto di riserva”. Nel risultato economico dell'esercizio si iscriverà il risultato dell’esercizio dal conto economico. Nella nota integrativa 2021 dovranno essere evidenziati gli effetti del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi.

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