Fisco e contabilità

L'associazione sportiva dilettantistica non paga l'Ici se l'immobile in opera ha carattere istituzionale

L'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non deve essere svolta con modalità commerciali

di Federico Gavioli

La Corte di cassazione nell'accogliere il ricorso di una associazione sportiva nei confronti dell'accertamento Ici emesso da un Comune ha chiarito che il requisito oggettivo ai fini dell'esenzione prevista dalla normativa Ici in materia di esenzione dal pagamento del tributo è che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale; è quanto stabilito dai giudici di legittimità con la sentenza n. 23678/2020.

Il contenzioso tributario
Una associazione sportiva dilettantistica ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento Ici per l'anno 2009 emesso da un Comune in relazione all'impianto sportivo comunale dato in concessione alla società deducendo il difetto di soggettività passiva e la carenza di motivazione. La Commissione tributaria provinziale ha respinto il ricorso e l'associazione ha proposto appello. Anche la commissione tributaria regionale ha respinto il ricorso ritenendo che la soggettività passiva spettasse al concessionario anche nel caso di beni patrimoniali e inoltre che l'immobile oggetto del contenzioso, censito nella categoria D6, è soggetto al pagamento dell'Ici.
L'associazione sportiva ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

La sentenza della Cassazione
I giudici di legittimità hanno osservato preliminarmente che il concessionario di un bene demaniale è sempre soggetto passivo dell'Ici, stante la chiara previsione contenuta nell'articolo 3, comma 2, del Dlgs 504/1992. Si tratta di un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione n. 9429/2019) secondo cui la previsione dell'articolo 3, comma 2, del Dlgs 504/1992, in base alla quale, dal 2001, consente di affermare che soggetto passivo dell'Ici è il concessionario su aree demaniali, senza che vi sia la necessità di accertare il contenuto del rapporto concessorio, vale a dire se lo stesso ha effetti reali (con la conseguente nascita in capo al concessionario di un diritto di superficie) ovvero solo effetti obbligatori.
Nel caso di beni demaniali, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, in ogni caso, a prescindere dal contenuto intrinseco del rapporto concessorio, il soggetto passivo è per legge il concessionario.
Sussistendo anche nel caso di concessione di beni del patrimonio indisponibile l'analogia che ha giustificato la soggettività passiva del concessionario di beni demaniali ai fini Ici, può ritenersi anche in questo caso la soggettività passiva del concessionario sulla base di un'interpretazione estensiva dell'articolo 3, del Dlgs 504/1992.
La Cassazione ha osservato, tuttavia, che l'esenzione prevista dall'articolo 7, lettera i), del Dlgs 504/1992, è applicabile alla associazioni sportive dilettantistiche qualora sussistano due condizioni cumulative ovvero il requisito soggettivo, e cioè la natura non commerciale dell'ente, e il requisito oggettivo, e cioè che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dall'articolo 7, dello stesso decreto.
Non ha rilevanza quindi, al fine di ritenere la sussistenza del requisito oggettivo, la destinazione degli utili eventualmente ricavati nel perseguimento dei fini sociali, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività.
Per giurisprudenza costante della Cassazione il requisito oggettivo ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 7, del Dlgs 504/1992, è che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale.
La commissione tributaria regionale ha escluso l'esenzione in ragione dell'inclusione del bene nella categoria D/6 senza conferire rilievo al tipo di attività svolta nell'impianto sportivo senza nulla argomentare in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'esenzione.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Ctr in diversa composizione al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione.

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