L’attività dei revisori nel caso di proposta di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione
Il sempre maggior utilizzo degli istituti del codice della crisi di impresa ha aumentato i casi di coinvolgimento degli enti locali tenuti a esprimersi sulla proposta di concordato preventivo e di ristrutturazione presentata, contenente il pagamento parziale di tributi locali.
Il coinvolgimento dell’ente implica quello dell’organo di revisione che ai sensi dell’articolo 239 deve formulare il parere obbligatorio sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni.
In quest’ultima fattispecie rientrano sicuramente le casistiche inerenti la proposta di concordato preventivo e di ristrutturazione presentata, contenente il pagamento parziale di tributi locali.
Se attraverso l’applicazione letterale della normativa si arriva a definire l’obbligatorietà dell’espressione del parere da parte dell’organo di revisore, il medesimo comportamento non conduce a una definizione puntuale del contenuto dello stesso. Infatti, la non introduzione di alcuna disposizione in merito al trattamento dei tributi locali nell’ambito del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del Codice della Crisi, potrebbe condurre a ritenere confermata l’indisponibilità del credito fiscale con quindi l’espressione di un parere negativo circa la possibile adesione ad accordi di ristrutturazione dei debiti.
L’indisponibilità del credito fiscale di tipo locale regge sulla disposizione, sia da parte dell’articolo 63 (Transazione su crediti tributari e contributivi) sia dell’articolo 88 del Codice della Crisi (Trattamento dei crediti tributari e contributivi) che oggetto della transazione fiscale sono i tributi e i relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, che rende quindi non espressamente applicabile la transazione per i tributi dovuti agli enti locali tranne quelli attribuiti alla gestione delle Agenzie fiscali da una convenzione tra gli enti stessi e l’Agenzia stessa.
Tuttavia, la suddetta esclusione non può condurre a escludere, di per sé, la possibilità di proporre un pagamento parziale dei crediti tributari locali i quali altrimenti risulterebbero più garantiti di quelli erariali nonostante i primi siano assistiti da un privilegio di grado inferiore rispetto a quelli erariali, ma soprattutto non si terrebbe conto dell’asserito favor riconosciuto alle procedure concorsuali su quelle tributarie anche dalla Cassazione.
In questa prospettiva, quindi, i crediti tributari non rientranti nell’ambito oggettivo della transazione fiscale, devono considerarsi disciplinati dalle regole di trattamento applicabili in via ordinaria alla generalità dei crediti verso l’impresa in crisi, quindi possano comunque essere oggetto di accordo “transattivo” (con riduzione dell’ammontare del debito, dilazione di pagamento eccetera).
Ricapitolando la fattispecie trattata, il Comune può dare il proprio assenso a un accordo, avente a oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 bis del Rd 16 marzo 1942 n. 267, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge, mentre non è applicabile la disciplina della transazione fiscale, derogatoria rispetto al principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, ad eccezione delle fattispecie tassativamente previste dall’articolo 182 ter del Rd 267/1942, ossia per i soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali.
Sul tema si è anche pronunciata con chiarezza la Corte dei conti sezione di controllo (sezione Umbria, deliberazione n. 64/2022 e sez. Toscana, deliberazione n. 40/2021).
Ne consegue che l’organo di revisione potrà emettere un parere:
• positivo circa l’accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 bis;
• negativo su una transazione fiscale, tranne quanto riguardi i soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali;
• positivo circa l’accordo transattivo su tutti i crediti fiscali e non al di fuori della transazione fiscale, (con riduzione dell’ammontare del debito, dilazione di pagamento eccetera), conformemente a quanto previsto per tutti i crediti nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione.
Si evidenzia, in ogni caso, come la valutazione della convenienza dell’accordo, rispetto all’alternativa liquidatoria o ad altre possibili soluzioni. sia pregiudiziale e determinante per l’espressione del parere sulla ristrutturazione dei debiti.
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