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L'attività di vigilanza e controllo del primo trimestre

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di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Gli organi di revisione degli enti locali sono impegnati in queste settimane in una convulsa rincorsa nella predisposizione di pareri e relazioni in ordine ad alcuni adempimenti obbligatori. Lo slittamento della scadenza dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, fissata al 31 maggio, e la mancata proroga dell'approvazione del rendiconto (30 aprile), ha prodotto un overbooking all'interno degli uffici.
La contemporaneità della predisposizione dei due documenti fondamentali, bilancio di previsione e conto del bilancio, con tutti i corollari propedeutici che si portano dietro quali: parere sul fabbisogno del personale e asseverazione degli equilibri pluriennali di bilancio, sulla nota di aggiornamento del Dup, sui regolamenti nonché sul riaccertamento ordinario dei residui e sul piano di rientro negli enti in disavanzo, lasciano poco spazio all'attività di vigilanza e controllo che comunque è ineludibile e non può essere omessa al termine del primo trimestre.
Riteniamo altresì che limitarsi alla sola verifica di cassa, prescritta dall'articolo 223 del Tuel e richiamata all'articolo 239, 1 comma, lettera f) non sia esaustiva per l'attività di vigilanza e controllo necessaria al fine di poter ottemperare all'obbligo sempre prescritto dall'articolo 239 di «vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge queste funzioni anche con tecniche motivate di campionamento».
La funzione della verifica di cassa, oltre alla riconciliazione del conto del tesoriere, alla verifica della contabilità degli agenti contabili, alla conta fisica del denaro negli enti che hanno ancora la gestione degli incassi in contanti, all'analisi dei conti correnti postali è anche quella di costituire uno strumento che accerti un'efficiente vigilanza sulla gestione dell'ente.
Pertanto, la complessità operativa della gestione di un ente locale, di grande o piccola dimensione, non sottrae l'organo di revisione dal dover controllare e verificare che alcuni adempimenti siano stati correttamente e tempestivamente posti in essere.
In questo nostro contributo proviamo quindi a fare un elenco di per sé non esaustivo di quelli che sono gli ulteriori adempimenti oggetto dell'attività di vigilanza e controllo del primo trimestre 2022. Segnaliamo che sul sito dell'Ancrel è pubblicato il «programma delle attività di revisione per l'anno 2022», si tratta di un utile strumento (distinto per trimestri) che guida il revisore nello svolgimento dell'attività annuale.

I controlli sugli adempimenti fiscali
Il comparto degli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi, è quello con maggiori controlli da effettuare: oltre alla tempestività nell'effettuazione dei versamenti periodici relativi alle ritenute erariali e contributive, all'Irap istituzionale e all'Iva derivante dall'applicazione dello split payment non commerciale, le verifiche di periodo dovranno per forza concentrarsi sulla trasmissione della liquidazione periodica del 4 trimestre 2021 e il contestuale versamento del saldo della chiusura annuale. Nel caso l'ente avesse optato per la trasmissione della dichiarazione Iva in luogo della liquidazione periodica il controllo dovrà essere effettuato sulla corretta compilazione della stessa. Nello stesso settore potremmo procedere al controllo della trasmissione periodica dell'Uniemens (ex Inpdap) nonché alla trasmissione dell'autoliquidazione dei salari all'Inail (28 febbraio 2022) con il contestuale pagamento della prima rata o in unica soluzione dei contributi assicurativi (16 febbraio 2022).
È da effettuare anche la verifica dell'eventuale opzione ai fini Irap, entro il termine del versamento mensile relativo al mese di gennaio e quindi entro il 16 febbraio, della determinazione della base imponibile con il metodo commerciale (articolo 5, Dlgs 446/1997) in luogo del metodo retributivo.
In materia di personale, il controllo della tempestività della trasmissione della certificazione unica dei sostituti d'imposta entro la data del 16 marzo 2022 è anch'esso un'attività di vigilanza da porre in essere, se non altro per le sanzioni che potrebbero essere irrogate all'ente in caso di mancato o tardivo invio.
Tra gli strumenti a cui l'organo di revisione può attingere al fine di orientare la propria verifica segnaliamo le check list messe a disposizione del Cndcec nei Quaderni dell'organo di revisione degli enti locali pubblicate nel sito del Cndcec.

La consegna annuale dei conti
I rapporti con il tesoriere, con l'economo e gli altri agenti contabili nonché con i consegnatari dei beni, devono essere anch'essi monitorati al fine di verificare il rispetto della consegna all'ente dei rispettivi conti. Rammentiamo che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e quindi entro il 30 gennaio, questi devono aver reso il conto della gestione utilizzando i modelli contabili previsti dal Dpr 31 gennaio 194/1996.
Questo adempimento è propedeutico a quanto previsto dall'articolo 139 codice di giustizia contabile di cui al Dlgs 174/2016.
Sulla gestione delle entrate sarà opportuno inoltre verificare che si sia data attuazione all'articolo 195, comma 2, del Tuel in tema di utilizzo di entrate vincolate che prevede l'adozione della deliberazione di giunta in merito alla quantificazione del limite massimo dell'anticipazione di tesoreria; sempre l'organo esecutivo dovrà aver adottato e notificato al tesoriere la deliberazione semestrale sull'individuazione delle somme non soggette a esecuzione forzata mentre è demandata al responsabile del servizio finanziario la predisposizione della determina per l'individuazione dei vincoli di cassa. Atto di per sé non obbligatorio ma soventemente sollecitato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti.

Gli obblighi di pubblicazione
Sempre nel primo trimestre il revisore dovrà verificare alcuni obblighi di pubblicazione, in particolare quelli previsti dall'articolo 33 del Dlgs 33/2013 laddove ha disposto che gli enti provvedano a pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Oltre a questo adempimento annuale le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».
A questo proposito evidenziamo che la legge di bilancio 145/2018 all'articolo 1 commi 859 e 867 ha introdotto anche l'obbligo di pubblicazione di ulteriori indici in materia di pagamenti: l'indicatore annuale e trimestrale di ritardo dei pagamenti nonché lo stock di debito scaduto e non pagato al 31 dicembre di ogni anno. Mentre l'articolo 41, comma 1 del decreto-legge 66/2014 obbliga alla pubblicazione dell'importo complessivo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza.
Segnaliamo che nel sito Ancrel è pubblicata un'apposita check list per la verifica periodica degli obblighi di pubblicazione.

La responsabilità del revisore
Per finire riteniamo che una verifica di cassa comprensiva di un'esaustiva attività di vigilanza e controllo sia uno strumento «idoneo a sollevare i revisori da eventuali responsabilità per fatti omissivi a essi imputabili qualora scaturisse un danno che si sarebbe potuto evitare qualora avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica» (Circolare 20 ottobre 1992, N. 77/RGS).

(*) Consigliere nazionale Ancrel - Odcec Tivoli

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