Amministratori

L'atto senza firma è valido se ne è chiara la provenienza

L'omissione non deve mettere in dubbio la riferibilità all'organo competente

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di Pietro Alessio Palumbo

La mancanza di sottoscrizione di un atto amministrativo non è idonea a metterne in discussione la validità e gli effetti nel caso in cui - come nel caso trattato dal Trga Bolzano (sentenza n. 17/2023) - l'omissione non metta in dubbio la riferibilità dello stesso all'organo competente.

Nella vicenda i ricorrenti lamentavano l'inesistenza o quanto meno la nullità del provvedimento impugnato per la mancanza della sottoscrizione da parte del dirigente. Secondo il giudice altoatesino in ossequio al principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra amministrazione e cittadino non solo la leggibilità della firma ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non costituiscono requisiti di validità dell'atto amministrativo laddove concorrano altri elementi emergenti dal complesso dei documenti che lo accompagnano e dai quali sia possibile individuare la sicura provenienza dell'atto stesso.

L'atto amministrativo deve contenere l'amministrazione competente; l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; il termine entro cui l'amministrazione è tenuta a provvedere. È necessario che il provvedimento sia riconducibile ad un preciso soggetto o anche organo pubblico in quanto espressione di esercizio delle funzioni pubbliche che il legislatore gli ha demandato. Di norma il provvedimento si compone dei seguenti elementi: l'intestazione, la quale indica l'autorità da cui lo stesso promana; il preambolo, che contiene l'enunciazione della norma o delle norme di legge sulla base delle quali l'amministrazione procedente ha assunto la decisione; la motivazione, che esplicita le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della sua emanazione e, nell'esercizio del potere discrezionale, il bilanciamento degli interessi operato per assumere quella specifica decisione; il dispositivo, che contiene la concreta deliberazione dell'amministrazione emanante; la data ed il luogo di emanazione; la sottoscrizione dell'organo rappresentativo dell'amministrazione emanante.

La funzione della sottoscrizione è di consentire l'individuazione dell'autorità emanante. Ma se è vero che la firma apposta in calce ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per potere ricondurre quest'ultimo, per i profili psichico e giuridico, all'agente amministrativo che lo abbia formalmente adottato, è altrettanto vero che, la mancanza della sottoscrizione non può costituire requisito di validità dell'atto laddove concorrano elementi testuali quali indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione. In altri termini l'atto amministrativo esiste egualmente in tutti i casi nei quali i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di attribuirlo ad un'amministrazione e, al suo interno, all'agente materiale competente in astratto secondo le norme positive. È fatta salva la facoltà di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto.

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