I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

L’aututela tributaria diventa obbligatoria

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La riforma dello statuto del contribuente rende obbligatoria, in talune fattispecie, l’esercizio da parte degli enti impositori dell’istituto dell’autotutela, facendo venir meno i principi cardine della sua facoltatività e discrezionalità.

Il Dlgs 219/2023, di attuazione della legge delega fiscale (Legge 111/2023), ha modificato diverse norme dello statuto del contribuente (Legge 212/2000), inserendo in particolare la disciplina dell’invalidità degli atti tributari, in precedenza priva di una specifica codifica normativa, a differenza dei provvedimenti amministrativi in genere. Il decreto disciplina le fattispecie di nullità, annullabilità e irregolarità degli atti dell’amministrazione finanziaria e, quindi, anche di quelli tributari degli enti locali. Ciò rammentando che, in base al comma 3 dell’articolo 1 della legge 212/2000, la disciplina dell’invalidità degli atti è uno dei principi inderogabili che gli enti locali devono rispettare nell’ambito del recepimento regolamentare delle nuove norme.

Contestualmente, i nuovi articoli 10-quater e 10-quinquies hanno stabilito i casi in cui l’esercizio dell’istituto dell’autotutela è obbligatorio e quelli in cui è invece facoltativo. Il primo articolo prevede che l’amministrazione procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, in presenza della manifesta illegittimità dell’atto, nei casi specificatamente elencati dalla norma (errore di persona, errore di calcolo, errore sull’individuazione del tributo, eccetera). Si tratta di alcune delle casistiche in precedenza contenute nel Dm 37/1997, decreto a suo tempo emanato per dare attuazione alla disciplina dell’autotutela contenta nell’articolo 2-quater del Dl 564/1994 (applicabile anche agli enti locali in base al comma 1-ter della medesima norma). Norme oggi abrogate. Tuttavia, l’autotutela della precedente disciplina del 1994 era una facoltà e non un obbligo per l’amministrazione finanziaria, da esercitare nel caso di sussistenza del presupposto dell’interesse pubblico e concreto all’eliminazione dell’atto originariamente illegittimo. Interesse valutato sulla base della comparazione tra il ripristino della legalità, da un lato, e la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità finanziaria degli enti dall’altro lato. L’autotutela obbligatoria è esercitata sia d’ufficio e sia su istanza di parte e può riguardare anche atti definitivi, eccetto il caso in cui sia trascorso almeno un anno del consolidamento dell’atto (definitività). L’annullamento obbligatorio interviene anche nel caso di pendenza di giudizio e non riguarda le ipotesi in cui sia intervenuta una decisione del giudice tributario passata in giudicato favorevole all’ente impositore. La norma è laconica e non pone limiti al riguardo, nonostante la relazione tecnica al decreto, riprendendo precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, ritiene che non siano di ostacolo all’esercizio obbligatorio dell’autotutela i casi in cui vi sia di una sentenza che decide la controversia per motivi procedurali o formali ovvero quelli in cui vi sia un giudicato sostanziale, basato però su motivi diversi da quelli che giustificano l’autotutela.

L’obbligatorietà dell’istituto è rafforzata dalla previsione di impugnabilità del diniego di autotutela, introdotto dal Dlgs 220/2023, di riforma del contenzioso tributario. La norma ha integrato l’elenco degli atti impugnabili, peraltro non esaustivo, contenuto nell’articolo 19 del Dlgs 546/1992, inserendo il diniego espresso e quello tacito di autotutela obbligatoria. Atti impugnabili, il primo entro il termine generale di 60 giorni dalla notifica (o dalla sua effettiva conoscibilità), il secondo una volta trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (silenzio diniego).

L’articolo 10-quinquies stabilisce, invece, che in tutti i casi illegittimità dell’atto impositivo, diversi da quelli per i quali l’articolo 10-quater prevede l’esercizio dell’autotutela obbligatoria, l’ente possa provvedere comunque all’annullamento dell’atto. Anche in questa ipotesi ciò può avvenire sia d’ufficio che su istanza di parte e indipendentemente dalla definitività dell’atto invalido o dalla pendenza di eventuale giudizio. In tale fattispecie, tuttavia, non trova ostacolo all’esercizio dell’autotutela facoltativa neppure la sussistenza di un giudicato ovvero il trascorrere del termine di un anno dalla definitività dell’atto, a differenza delle ipotesi di autotutela obbligatoria. Pur se appare difficile che possa sussistere l’interesse pubblico alla eliminazione di un atto in presenza di un giudicato favorevole all’ente impositore ovvero di un atto definitivo da tempo (ancora meno poi se sono intervenuti eventuali termini di prescrizione). Anche nel caso di autotutela facoltativa il Dlgs 220/2023 ha previsto l’impugnabilità del diniego espresso di autotutela (non ovviamente di quello tacito, in quanto, in assenza di obbligo di provvedere in capo all’ente, non può realizzarsi alcun silenzio – diniego). Circostanza che spingerebbe gli enti, in caso di istruttoria negativa, a evitare di rispondere all’istanza. In merito all’impugnabilità del diniego di autotutela, va comunque rimarcato che la contestazione dovrebbe sempre riguardare vizi attinenti all’esercizio del potere di autotutela e non anche qualsiasi vizio dell’atto impugnato, onde evitare di incrinare definitivamente il principio della certezza dei rapporti giuridici. Va rammentato che, in passato, la Suprema Corte ha ritenuto che l’impugnativa dell’autotutela sia consentita solo nei limiti dell’accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell’amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute. Deve, invece, escludersi che possa essere accolta l’impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente, che contesti vizi dell’atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo. (Cassazione, ordinanze 28134 e la n. 28105/2023).

Va, infine, evidenziata la riduzione della responsabilità amministrativa, con riguardo alle valutazioni di fatto compiute dagli enti impositori soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, con riferimento all’esercizio dell’autotutela, ai soli casi di dolo e non anche a quelli di colpa grave, riprendendo una previsione già esistente per l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale (e per la ora soppressa mediazione), dall’articolo 29, comma 7, del Dl 78/2010.

(*) Vice presidente Anutel

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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

CORSI IN PRESENZA

 

16/2/2024, Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): FORUM SULLA FINANZA LOCALE 2024 (9,00-16,30)

20/2/2024, Chiavari (Ge): la riforma del contenzioso tributario (9,00-16,30)

21/2/2024 Verona: le novità della finanziaria e della riforma fiscale in materia di tributi locali (9,00-16,00)

22/2/2024 Reggio Emilia - autonomia tributaria e buone pratiche: capacita’ di accertamento e riscossione dalla teoria alla pratica  (9,00-17,00)

27/2/2024 Novara, le novità della riforma fiscale e legge di bilancio (9,00-16,00)

28/2/2024 Casarza della Delizia (Pn), il rendiconto della gestione 2023 (9,00-16,30)

29/2/2024 Abano Terme (Pd), il rendiconto della gestione 2023 (9,00-16,30)

4-5-6-7/3/2024, Desenzano del Garda (Bs): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI 

6/3/2024 Torino: l’attivita’ contrattuale senza rischi nel sistema del codice 36/2023 (9,00-16,30)

6/3/2024 Verbania: la tari e l’aggiornamento dei piani finanziari

12/3/2024 Fossano (Cn): i fabbricati nell’imu: dal contraddittorio all’accertamento (9,00-16,30)

14/3/2024 Siena: il rendiconto della gestione 2023 (9,00-13,30)

19/3/2024 Empoli (Fi): la delega fiscale, le altre novità della legge di bilancio 2024 per i tributi locali e l’aggiornamento del pef rifiuti 2024 (9,00-13,30)

10-11-12/4/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,30)

6-7-8-9/5/2024 San Michele al Tagliamento (Ve): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)

27-28-29/5/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,30)

24-25-26/6/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,30)

SUMMER SCHOOL – 10-12/7/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): tributi locali: corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale

SUMMER SCHOOL – 24-26/7/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario

SUMMER SCHOOL – 7-9/8/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): tributi locali: corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale

SUMMER SCHOOL – 28-30/8/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario

 

VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA/RISCOSSIONE

 

8/2/2024: la delega fiscale e le altre novità della legge di bilancio 2024 per i tributi locali (15,30-17,30)

22-23/02/2024: corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione gia’ in possesso di qualifica  e nominati ai sensi dell’art. 1 comma 793 Legge 160/2019

12-15/03/2024: corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione

28/3/2024: imu ed aree fabbricabili nozioni generali ed agevolazioni riservate al comparto agricolo (10,00-12,00)

17-18/04/2024: corso di formazione per messi notificatori legge finanziaria 2007 commi 158, 159, 160, 161 con esame di idoneità

 

VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA

 

7/2/2024: il bilancio di previsione 2024/2026: la gestione in esercizio provvisorio (9,30-11,30)

15/2/2024: adempimenti preliminari per la redazione del consuntivo 2023 (9,30-11,30)

26/2/2024: le variazioni di bilancio (10,00-12,00)

4/3/2024: contabilità armonizzata e gli appalti dopo il parere del mef n. 53/2023 (15,30-17,30)

11/3/2024: le crisi finanziarie: evoluzione e sviluppi (9,30-11,30)

12/3/2024: debiti fuori bilancio e passività pregresse. similitudini e differenze (10,00-12,00)

15/3/2024: il peg e gli obiettivi di gestione alla luce del dm 25 luglio 2023 (10,00-12,00)

25/3/2024: la contabilizzazione e gestione delle entrate del codice della strada (10,00-12,00)

26/3/2024: debiti fuori bilancio (10,00-12,00)

27/3/2024: la gestione dei fondi accantonati e vincolati nel consuntivo 2023 (9,30-11,30)

8/4/2024: dalla contabilizzazione alla rendicontazione delle opere pubbliche nel consuntivo 2023 (9,30-11,30)

22/4/2024: i debiti fuori bilancio: dal riconoscimento alla contabilizzazione (9,30-11,30)

 

VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

 

13-17/2/2024: tecniche di redazione degli atti amministrativi

12-15-19/2/2024: corso base sui principali delitti contro la pubblica amministrazione

13-20-27/2/2024: tecniche di redazione degli atti amministrativi

19/2/2024: il regolamento interno di disciplina dei procedimenti e procedure nel sottosoglia (10,00-12,00)

18/3/2024: l’esecuzione del contratto di beni/servizi (10,00-12,00)

21/3/2024: l’evoluzione dei modelli organizzativi agili e resilienti ed il loro inquadramento normativo/contrattuale (9,30-11,30)

25/3/2024: gli incentivi per funzioni tecniche: differenze e novità tra codice del 2016 e nuovo codice dei contratti (10,00-12,00)

 

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

 

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

 

Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2024: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali

- Il corso si terrà dal 8 al 26 APRILE 2024.

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