Amministratori

L'ente locale rischia di dover risarcire il ciclista per la caduta anche se la sconnessione della strada è ben visibile

A carico del custode la prova dell'evento fortuito in termini più rigorosi che nelle precedenti sentenze

di Federico Gavioli

Non deve essere escluso il risarcimento a carico dell'amministrazione provinciale in favore del ciclista caduto per l'avvallamento presente sulla sede stradale sul rilievo che la sconnessione sull'asfalto è visibile per le dimensioni e il sinistro è avvenuto in pieno giorno; è quanto affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 13729/2022, che ha accolto il ricorso di un ciclista , dopo che i due gradi di giudizio del merito gli avevano dato torto, nei confronti dell'amministrazione provinciale.

Nell'agosto del 2014 un ciclista, mentre percorreva in bicicletta una strada provinciale, a causa di un avvallamento presente sulla sede stradale, perse il controllo del mezzo e cadde a terra, riportando lesioni alla persona e al mezzo. L'amministrazione chiamata in giudizio si era costituita eccependo la mancanza di prova in ordine alla dinamica del sinistro, l'assenza di nesso causale e la responsabilità esclusiva del danneggiato.

Sia il Tribunale, sia la Corte d'appello avevano rigettato la domanda confermando che, dovendosi ricondurre la fattispecie sotto l'articolo 2051 del codice civile, la condotta del danneggiato aveva avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento, integrando il fatto fortuito, considerate le circostanze di tempo (l'incidente era avvenuto alle 13,00 in pieno giorno d'estate) e di luogo (strada con avvallamenti assolutamente evidenti) e la circostanza che il danneggiato fosse alla guida di una bicicletta da corsa, il che gli avrebbe richiesto una particolare prudenza. Il ciclista avverso la sentenza sfavorevole della Corte d'Appello si è rivolto alla Cassazione.

Per la Corte di cassazione il ricorso è fondato. I giudici di legittimità hanno rivalorizzato l'obbligo di custodia ponendo a carico del custode la prova dell'evento fortuito in termini più rigorosi che nelle precedenti sentenze.

Sulla base della sentenza della Cassazione n. 456 del 2021, è affermato che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cosiddetta liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità.

A questo indirizzo giurisprudenziale, la Cassazione intende dare continuità; non è corretto quanto affermato dalla Corte di merito che ha ritenuto che la condotta del danneggiato integrasse di per sé il caso fortuito perché l'avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l'orario in cui era avvenuto il sinistro.

Ragionando diversamente, afferma la Cassazione, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni "risorgendo" la custodia.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©