I temi di NT+Professionisti a cura di Ancrel

L'esclusione dal bilancio consolidato può determinare la messa in liquidazione della partecipazione societaria in-house

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di Andrea Ziruolo (*) - Rubrica a cura di Ancrel

La scadenza ormai prossima del 30 settembre per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 richiede ai Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti, alle Province e alle Città metropolitane di concludere le operazioni di consolidamento dei bilanci degli organismi a vario titolo partecipati e rientranti nel proprio perimetro di consolidamento. La proroga al 30 novembre 2021, contenuta nell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 87/2021 riguarda unicamente le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, conseguentemente, avranno più tempo a disposizione.

In sede di aggregazione dei dati, però, potrebbe non essere disponibile il bilancio di esercizio di uno o più di uno dei soggetti del proprio Gap inclusi nell'area di consolidamento oppure mancare quelle informazioni aggiuntive che non consentono di consolidarli. Se però il consolidamento per i suddetti motivi non è possibile in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, è giustificata ex-lege l'esclusione del soggetto dal perimetro ma occorre darne motivazione all'interno della nota integrativa presente nella relazione sulla gestione. Pertanto, oltre ai parametri previsti dal principio contabile allegato 4/4 al Dlgs 118/2011 al di sotto dei quali l'esclusione è obbligatoria così come quando la società o il consorzio sono in liquidazione, possono verificarsi circostanze, non contemplate in nessun articolo di legge, che non consentono di redigere il bilancio consolidato e che sono rimesse alla discrezionalità dei redattori (esclusione facoltativa). L'allegato 4/4 ha ciscoscritto questi ultimi casi di esclusione facoltativi solo a eventi di natura straordinaria quali terremoti, alluvioni e altre calamità naturali. Se poi alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, agli enti soci deve essere trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Ma nel caso in cui le società, ignorando le necessità dei propri soci, non trasmettono il loro bilancio o il pre-consuntivo oppure il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione, come ci si deve comportare?

Secondo alcuni autori, questa circostanza può essere gestita escludendo l'entità partecipata dal consolidamento dandone motivazione nella nota integrativa. Chi scrive, però, ritiene questa scelta difficilmente sostenibile nel caso in cui la partecipazione sia in una società in house. Infatti, così facendo l'ente socio autodenuncerebbe l'assenza di influenza determinante (articolo 2 Dlgs 175/2016) facendo venire meno uno dei requisiti essenziali per l'affidamento diretto previsto dagli articoli 5 e 192 Dlgs 50/2016 obbligandolo a porre in liquidazione la propria quota (articoli 20 e 24 Dlgs 175/2016).

Se invece l'ente non pone in liquidazione la propria quota come sopra evidenziato, sempre ad avviso dello scrivente e con riferimento alla fattispecie richiamata, a un controllo successivo potrebbe essere dichiarata non accettabile la motivazione che ha condotto all'esclusione dal consolidamento del bilancio della partecipata. A fronte di questo rilievo, con effetto retroattivo, rivivrebbe il divieto di assunzioni da parte dell'ente locale. Pertanto, considerando che la nullità dell'esclusione conseguente a controlli successivi interviene sicuramente dopo che l'ente ha proceduto alle assunzioni di personale dipendente eventualmente previste, è facilmente immaginabile come la conseguenza non possa che essere il danno erariale.

Quanto evidenziato, salvo il caso in cui non siano stati approvati neanche in forma di bozza o di pre-consuntivo i bilanci delle società partecipate, impone all'ente locale di redigere e approvare il proprio consolidato includendovi sempre i bilanci delle proprie società in house, indipendentemente dall'entità della propria quota di partecipazione. Ciò apre contestualmente il fronte ad altre considerazioni. In primo luogo quelle che riguardano la componente politica e tecnica dell'ente locale che deve far valere le proprie ragioni in sede di assemblea della partecipata pretendendo la trasmissione dei dati richiesti. In seconda battuta, quelle relative all'organo di controllo che, oltre a vigilare, deve esprimersi attraverso la propria relazione sul bilancio consolidato, il parere sulle modalità di gestione dei servizi e il parere sul piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie laddove si modifichino le modalità di gestione dei servizi, quale potrebbe essere la re-internalizzazione degli stessi. Il parere non è invece da rilasciare nel caso in cui il piano non modifichi le modalità di gestione dei servizi, come previsto nei Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (punto 10.9.1).

In conclusione, i temi del bilancio consolidato, dell'affidamento diretto dei contratti di servizio alle proprie società in house e del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie sono tra loro legati da un filo che, per quanto sottile, non può consentire di considerarli disgiuntamente. Diversamente, si incorre nel rischio di essere responsabili dell'eventuale danno erariale su descritto in relazione al ruolo ricoperto.

(*) Professore ordinario di economia aziendale presso l'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara e presidente del Comitato scientifico di Ancrel

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

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CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
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