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L'impatto delle misure di prevenzione della corruzione sulla pianificazione dell'attività di revisione dell'ente locale

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di Andrea Ziruolo e Marco Berardi - Rubrica a cura di Ancrel

I «Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali», predisposti dal Cndcec, individuano le linee operative a supporto dell'attività di revisione contabile negli enti locali. Attraverso tali principi il Cndcec, oltre a fornire uno strumento tecnico, ha inteso anche sensibilizzare i suoi iscritti a operare secondo la diligenza e professionalità che il ruolo e la normativa richiedono.

In particolare, il documento n.1, intitolato «Organo di revisione: composizione, funzionamento, programmazione e organizzazione dell'attività di revisione», evidenzia come l'attività di revisione non possa essere completamente definita dalla norma o da disposizioni regolamentari, ma richiede al revisore di possedere anche specifiche conoscenze professionali. Ne consegue che l'organo di revisione potrà affidarsi non solo alle regole previste dalla contabilità pubblica ma anche ai principi delle discipline aziendali che, unitamente a quelli delle discipline economico-giuridiche e statistiche, tendono a contenere il rischio di errore nello svolgimento della propria attività.

Per contenere il Rischio di revisione (Audit Risk), il richiamato documento n.1 rimanda ai "processi di campionamento" statistici e non statistici. È noto che attraverso il campionamento è possibile operare su un sottoinsieme (campione) dei dati da verificare ottenendo elementi probativi per trarre conclusioni sull'intera popolazione dalla quale il campione è estratto. L'attività di campionamento però presenta il rischio (rischio di campionamento) che le conclusioni dell'organo di revisione avrebbero potuto essere diverse se, invece, si avesse sottoposto a verifica l'intera popolazione.

Il modello adottato nei "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali" è quello dell'Audit Risk Model che consente di determinare il Rischio di revisione quale combinazione lineare di tre elementi di rischio: il Rischio Intrinseco (Inherent Risk) il Rischio di controllo interno (Control Risk) ed il Rischio di non individuazione (Detection Risk).

Nello specifico ci si soffermerà sul Rischio Intrinseco che rappresenta il rischio che la gestione contabile, finanziaria ed economica presenti errori o irregolarità significativi indipendentemente dall'esistenza di procedure di controllo interno più o meno adeguate. Il documento n.1 rimarca come l'identificazione del Rischio Intrinseco risenta della natura delle attività svolte dall'ente nonché da fattori esterni (politici, culturali, economici, attività di tipo commerciale, debitori e creditori eccetera) e da fattori interni (tipo di organizzazione, procedure, competenze dell'organico, modifiche recenti nella struttura eccetera). Quindi nella fase di pianificazione dell'attività di revisione è opportuno prendere in considerazione tutte quelle variabili che possono influire sulla determinazione del Rischio Intrinseco al fine di identificare e valutarne l'effetto che condizionerebbe il rischio di revisione.

Al riguardo è opportuno porre in rilievo come l'attività di revisione risenta anche delle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Infatti questa, nell'evidenziare come il monitoraggio delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (Ptpct) degli enti locali possa anche essere condotto con il metodo del campionamento, fornisce elementi probatori da considerare nella determinazione del Rischio Inerente.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (Pna) 2022 sottolinea come per prevenire l'insorgere di fenomeni di "maladministration", nella sottosezione 2.3 del Piao relativa alla "Trasparenza e Anticorruzione", confluiscono sia l'analisi del contesto esterno che del contesto interno, riconfermando la medesima metodologia qualitativa indicata nel Pna 2019.

L'allegato tecnico n.1 di quest'ultimo (nella fase di identificazione, gestione, rendicontazione e monitoraggio dei processi mappati) stabilisce che la valutazione del rischio deve sottendere a logiche di "risk management" anche attraverso un sistema di indicatori che rimandano all'Audit Risk Model, lo stesso indicato per i revisori degli enti locali dai "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali". Ne consegue che nella fase di "risk assesment", dove vengono considerate le medesime variabili che condizionano la determinazione del Rischio Intrinseco nella fase di pianificazione dell'attività dell'organo di revisione attinenti all'analisi del contesto interno ed esterno all'ente, il Pna 2022 suggerisce di dedicare due paragrafi distinti all'interno della sottosezione 2.3 del Piao rispetto ai quali l'attività di "risk assesment" dell'organo di revisione deve essere coerente.

Ulteriore elemento probativo, utile nella individuazione dell'Audit Risk da parte dell'organo di revisione, si può rinvenire nel Pna 2022 all'interno del quale si identifica quale area a maggior rischio corruttivo del comparto enti locali quella attinente "ai bandi di gara ed ai contratti" (affidamenti sopra e sottosoglia comunitaria). Al riguardo Anac precisa che, laddove siano previste "misure di prevenzione della corruzione ulteriori a quelle ordinarie", le verifiche a campione svolte sugli atti che concorrono alla conclusione del procedimento amministrativo devono considerare una significatività del campione pari ad almeno il 30% dell'intera popolazione di riferimento.

Alla luce delle indicazioni fornite dal Pna 2022 e considerate quelle che sono le linee guida fornite dai "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali" emerge come la fase della pianificazione dell'attività di revisione debba considerare anche l'esito del monitoraggio condotto dai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (Rpct) in relazione alle misure predisposte nella sezione 2.3 del Piao.

Il monitoraggio descritto, pertanto, dovrebbe essere osservato dall'organo di revisione come ulteriore elemento probatorio che concorre alla corretta identificazione del Rischio Inerente con effetti sicuramente positivi in termini di Audit Risk.

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