Imprese

L'impresa senza Durc di congruità fa decadere la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie

L'interpretazione delle casse edili fornita con l'ultima serie di faq sul documento di regolarità in vigore dal primo novembre

di M.Fr.

In caso di mancata congruità, l'impresa perde i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi. È questa l'interpretazione fornita dalla Commissione nazionale paritetica delle Casse edili, che si legge nell'ultima tranche di faq a cura della Cnce in risposta ai quesiti delle imprese a seguito dell'entrata in vigore, il primo novembre scorso, del durc di congruità anche nel settore dei lavori privati (oltre i 70mila euro di importo). Più esattamente, il quesito n.6 che si legge sulla lista delle faq pubblicate lo scorso 15 febbraio, chiede se «in caso di mancata congruità, l'impresa perde i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi alla luce di quanto previsto dal Dm 41/1998».

«Gli effetti della mancanza della congruità - si legge nella risposta - potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l'art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 (cioè il decreto del ministero del Lavoro che ha regolamentato il Durc di congruità, ndr) prevede testualmente che "In mancanza di regolarizzazione, l'esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l'impresa affidataria del Durc on-line, […]"». «In tale fattispecie, pertanto - conclude la Commissione nazionale delle casse edili -, si verifica la previsione di cui all'art. 4 del DM 41/98 lettera d) ("Casi di diniego della detrazione" che stabilisce che "La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente")».



Nelle scorse settimane, la Cnce aveva supportato il sistema delle imprese diffondendo una lista con risposte alle faq su vari aspetti operativi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove regole sulla congruità in edilizia. Complessivamente finora, la Cnce ha fornito 64 risposte ad altrettante faq. Dopo le prime 39 faq pubblicate il 10 novembre 2021, sono state pubblicate altre 18 risposte a quesiti lo scorso 17 dicembre 2021, e, infine, 7 risposte con la circolare pubblicata il 15 febbraio scorso.

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