La carica di assessore del Comune è compatibile con l'incarico di posizione organizzativa non dirigenziale alla Provincia
Secondo Anac, per accertare la sussistenza dell'incompatibilità bisogna analizzare le funzioni concretamente attribuite
Non sussiste l'ipotesi di incompatibilità qualora il titolare di una posizione organizzativa non assimilabile a incarico dirigenziale presso un'amministrazione provinciale assuma la carica di componente della giunta di un Comune nella stessa regione. Con questa massima si è espressa Anac nella delibera n. 580/2021.
La carica di componente della giunta del comune rientra nella previsione contenuta nella lettera b) dell'articolo 12, comma 4, del decreto 39/2013, in base al quale «gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni … sono incompatibili: …b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico».
Al fine di accertare la sussistenza dell'incompatibilità, per Anac occorre dunque valutare se l'incarico di posizione organizzativa conferito presso la provincia sia assimilabile a un incarico dirigenziale; per compiere questo esame bisogna analizzare le funzioni concretamente attribuite per tale incarico e la struttura organizzativa della provincia stessa.
Nel caso di specie, l'assetto organizzativo della Provincia prevede la presenza nel settore a cui appartiene il soggetto oggetto di segnalazione di un dirigente e di 3 posizioni organizzative, tra cui quella oggetto di valutazione.
Il soggetto in questione, titolare di posizione organizzativa, opera in attuazione degli indirizzi impartiti dal dirigente del settore, con funzioni di supporto allo stesso ed attuando gli indirizzi impartiti dal dirigente.
La posizione organizzativa è stata conferita in base all'articolo 13 del contratto 2016-2018, e non dell'articolo 109, comma 2, del Tuel. Sulla base di tali elementi, Anac conclude affermando l'insussistenza di ipotesi di incompatibilità fra la carica di assessore del comune e l'incarico di posizione organizzativa presso la provincia, in quanto tale incarico non risulta assimilabile alla categoria degli incarichi dirigenziali.