Personale

La convalida del dirigente rende legittimo il bando di concorso approvato dall'organo incompetente

I giudici amministrativi hanno privilegiato la sostanza rispetto alla forma

di Michele Nico

In tema di reclutamento del pubblico impiego, la ratifica da parte del dirigente addetto al personale della delibera di giunta che approva il bando di concorso in violazione dell'articolo 107 del Tuel, supera il vizio di incompetenza e comporta l'illegittimità della scelta di revocare il bando stesso.Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 3817/2023.

Il fatto
Nel 2014 la giunta di un Comune calabrese ha approvato un bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato, e in esito all'espletamento della procedura la vincitrice è stata assunta dall'ente. Tenuto conto del fatto che il Tuel attribuisce ai dirigenti e non alla giunta la responsabilità delle procedure di concorso, la giunta subentrata nel 2016 a seguito di elezioni amministrative ha deciso di revocare il bando suddetto, in quanto approvato da un organo incompetente. Al che la vincitrice assunta è insorta contro la revoca del bando e ha proposto ricorso innanzi al Tar per la Calabria, che con la decisione appellata ha annullato la delibera di revoca assumendo che, nel caso di specie, l'avvenuta ratifica dell'operato della giunta da parte del dirigente del settore personale ha superato il vizio di incompetenza della delibera originaria.
Nel giudizio di appello il Comune ha contestato le modalità, la regolarità e l'efficacia di tale convalida da parte del dirigente. Nello specifico, l'ente ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver dato valore di ratifica al parere tecnico negativo del dirigente del personale sulla delibera di revoca del bando di concorso, avallando così un atto di convalida postuma della procedura concorsuale già svolta. Con il parere il dirigente rivendicava la paternità della procedura selettiva, facendo presente all'amministrazione comunale di aver pubblicato a propria cura il bando di concorso e di aver gestito le varie fasi della procedura, dall'individuazione e nomina dei commissari alla determinazione dei criteri di valutazione, fino alla fase conclusiva di redazione della graduatoria e della sua successiva approvazione.

La ratifica ex post
Ad avviso dell'ente una ratifica ex post della procedura svolta sarebbe errata, illogica e irragionevole, perché foriera di una grave lesione dei principi di certezza del diritto, di trasparenza, legalità e buon andamento della Pa. Inoltre, ai sensi dell'articolo 49 del Tuel. il parere del dirigente del settore sulle proposte di delibera di giunta è un parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e non può essere interpretato come atto di ratifica postuma.
La Sezione non ha aderito alla tesi del Comune, ma ha affermato la piena legittimità del bando di concorso, ancorché approvato da un organo incompetente ex articolo 107 del Tuel.
I giudici hanno privilegiato la sostanza rispetto alla forma, di modo che da un lato hanno sancito la legittimità del bando, e dall'altro hanno ritenuto illegittima la scelta di revocare il bando stesso per ragioni di carattere meramente formale. Stando alle parole della sentenza, «in una prospettiva sostanziale e non meramente formale, il dirigente preposto ha asseverato la legittimità della delibera di indizione del bando di concorso, rivendicandone esplicitamente la paternità, e, dunque, convalidandola in concreto, esprimendosi mediante parere negativo rispetto alla scelta di ritirare la procedura concorsuale adottata con la successiva delibera di Giunta».

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