Fisco e contabilità

La Corte dei conti «assolve» la mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria e le spese discrezionali

di Vincenzo Giannotti

Le sezioni di controllo della magistratura contabile hanno spesso evidenziato come l'utilizzazione delle anticipazioni di tesoreria non restituite alla fine dell'anno potrebbero configurarsi come finanziamento vietato alla luce dell'articolo 119 della Costituzione e come tale non potrebbero finanziarie spese correnti. Inoltre, in situazioni di criticità finanziaria, le spese discrezionali o voluttuarie, ovvero erogazioni di contributi non obbligatori, potrebbero aprire le porte a eventuali danni erariali. Questo ha pensato la Procura contabile che ha rinviato a giudizio, sindaco, giunta comunale, dirigente finanziario e dirigente del servizio a cusa di spese correnti indebite in quanto per lo più finanziate da anticipazioni di tesoreria non restituite alla fine dell'anno. La Corte dei conti partenopea (sentenza n. 255/2019) ha, invece, considerato legittimo sia il ricorso alle anticipazioni di tesoreria anche se prolungate nel tempo in mancanza della loro qualificazione come indebitamento, sia le spese e i contributi discrezionali qualora siano correttamente allocati nel bilancio, assolvendo il parterre rinviato a giudizio dalla Procura contabile.

Le motivazioni del rinvio a giudizio
A seguito di alcune segnalazioni del collegio dei revisori dei conti, la Procura contabile ha rinviato a giudizio per danno erariale il sindaco, l'organo esecutivo, il dirigente finanziario e il dirigente del servizio per aver, nonostante la mancata copertura di cassa, fatto ricorso a spese discrezionali non necessarie per diverse attività di promozione e spettacoli (festa del Santo Patrono, manifestazioni, installazione di luminarie) o per l'erogazione di contributi. La Procura ha, pertanto, suddiviso il danno erariale in due distinte fattispecie, la prima in quanto ha considerato indebitamento le anticipazioni di tesoreria non restituite alla fine di ogni anno, dato il divieto stabilito dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione di finanziarie spese correnti. La seconda fattispecie ha riguardato le spese e contributi discrezionali, per aver l'ente locale finanziato spese non obbligatorie in disavanzo di cassa. Infine, la Procura ha chiesto l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 30, comma 15, legge 289/2002 nei confronti degli amministratori e del responsabile del servizio finanziario del Comune per l'utilizzo improprio dell'anticipazione di tesoreria e per aver deliberato spese ritenute non essenziali.

La difesa dei convenuti
La parte politica ha evidenziato l'errore in cui sarebbe incorsa la Procura avendo confuso la deliberazione del ricorso all'anticipazioni di tesoreria, previsto dall'articolo 222 del Tuel, con la concreta utilizzazione delle somme anticipate dall'Istituto tesoriere la cui competenza è ascritta al responsabile del servizi mentre, per la parte economica, al responsabile del servizio finanziario. In merito alla seconda posta di danno erariale, riguardante le spese ritenute non necessarie, si tratterebbe di spese legittime e coerenti con i fini istituzionali di un ente locale. I dirigenti a loro difesa hanno, invece, evidenziato come l'istituto dell'anticipazione di tesoreria (articolo 222 del Tuel) costituisce uno strumento previsto dal legislatore per fronteggiare momentanee carenze di liquidità e per garantire la tempestività dei pagamenti senza che farvi ricorso possa configurarsi quale danno erariale.

Le indicazioni del Collegio contabile
Per il Collegio contabile le motivazioni delle due poste di danno erariale evidenziate dalla Procura sono. In merito alla protratta utilizzazione dell'anticipazione di tesoreria, dove la Procura ha quantificato negli interessi passivi l'importo del danno, la tesi non può essere condivisa in quanto la Procura non ha dimostrato le ragioni che non hanno consentito la restituzione delle somme anticipate entro la fine dell'esercizio con la conseguente maturazione di interessi passivi, né l'istituto previsto dall'articolo 222 del Tuel può essere confuso con l'indebitamento. Anche per la seconda posta di danno la Procura parte da un principio non condivisibile di responsabilità amministrativa per aver l'ente effettuato spese correnti non indispensabili nonostante versasse in difficoltà finanziarie, senza viceversa fornire alcuna dimostrazione in ordine alla loro mancata copertura con risorse di bilancio preventivamente stanziate e impegnate, come nel caso di specie, dove tutte le spese sono state regolarmente impegnate e liquidate. Si tratta, infatti, di spese di natura discrezionale non sindacabili dal giudice contabile.

La sentenza della Corte dei conti Campania n. 255/2019

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